Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34899 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34899 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CAMPOBASSO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge con riguardo all’art. 629 cod. pen., è formulato in termini non consentiti in questa sede in quanto, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, la doglianza contesta il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale mentre il motivo di ricorso avrebbe dovuto essere articolato sotto il profilo della contestazione della riconducibilità del fatto – come ricostruito dai giudici di merito – nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come nel caso di specie, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale;
rilevato che anche il secondo motivo, con cui la difesa deduce vizio di motivazione in punto di valutazione delle prove, si risolve nel sollecitare valutazioni estranee al sindacato di legittimità, dove è esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217);
rilevato che il terzo motivo del ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge in ordine all’art. 133 cod. pen., si risolve, à sua volta, nella richiesta di contenimento nel minimo e per concretizzare una impugnazione di merito caratterizzata dalla formulazione di richieste di modifica della decisione gravata e senza che in alcun modo la difesa sia stata in grado di indicare i vizi – riconducibili al “catalogo” riportato dall’art. 606 cod. proc. pen. – da cui la sentenza di appello sarebbe afflitta (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 24576 del 26/04/2018, Rv. 272809, Ngom, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, pur contendo l’indicazione dei motivi, formuli richieste estranee alla fase di legittimità, tra l’altr in violazione del “Protocollo d’intesa tra Corte di Cassazione e RAGIONE_SOCIALE sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale”,
sottoscritto il 17 dicembre 2015, che va considerato quale strumento esplicativo del dato normativo dettato dall’art. 606, cod. proc. pen.);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 9 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente