Inammissibilità del ricorso in Cassazione: un’analisi dei limiti procedurali
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio dei rigorosi presupposti che governano l’accesso al giudizio di legittimità. Affrontando il tema dell’inammissibilità del ricorso, la Suprema Corte ribadisce principi fondamentali della procedura penale, evidenziando come non tutte le doglianze possano essere sottoposte al suo vaglio. Questo caso specifico illustra tre distinte ragioni di inammissibilità, fornendo preziose indicazioni per la corretta redazione degli atti di impugnazione.
I Fatti di Causa
Un imputato proponeva ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello. Le sue lamentele, o doglianze, si articolavano su tre motivi principali: la sussistenza del reato, la questione della prescrizione e la determinazione del trattamento sanzionatorio. Tuttavia, il percorso processuale del caso era già stato segnato da una precedente decisione della stessa Suprema Corte, che aveva annullato la sentenza precedente con rinvio, ma solo per valutare la sussistenza di un’aggravante specifica, quella mafiosa.
La Decisione della Corte e l’inammissibilità del ricorso
La Corte di Cassazione, con la presente ordinanza, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto. La decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, quello procedurale, rilevando che i motivi presentati non erano consentiti dalla legge in quella specifica sede. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione su una triplice argomentazione, analizzando separatamente ciascun motivo del ricorso:
1. Motivi Preclusi dall’Annullamento con Rinvio: Il primo motivo, che contestava la sussistenza stessa del reato, è stato ritenuto inammissibile perché precluso. La precedente sentenza di annullamento con rinvio della Cassazione aveva limitato il nuovo giudizio d’appello alla sola questione dell’aggravante mafiosa. Di conseguenza, il tema della colpevolezza per il reato base era già stato deciso in via definitiva e non poteva essere nuovamente messo in discussione.
2. Motivi Manifestamente Infondati sulla Prescrizione: Il secondo motivo, relativo alla prescrizione, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha fatto riferimento a un principio di diritto consolidato (richiamando la sentenza n. 22781/2021), secondo cui il calcolo dei termini di prescrizione segue regole precise che, nel caso di specie, non erano state violate. La doglianza del ricorrente, quindi, non aveva alcuna possibilità di essere accolta.
3. Motivi sulla Pena con Motivazione Sufficiente: Infine, il terzo motivo, che criticava la determinazione della pena, è stato respinto perché la sentenza impugnata presentava una motivazione sufficiente e non illogica su quel punto. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito se quest’ultimo ha giustificato la sua decisione in modo coerente e logico, come avvenuto in questo caso.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma con forza il ruolo della Corte di Cassazione come giudice di legittimità e non di merito. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è una mera formalità, ma la conseguenza diretta della violazione di precise norme procedurali. La decisione sottolinea due aspetti cruciali: in primo luogo, l’effetto preclusivo dell’annullamento con rinvio parziale, che circoscrive l’oggetto del successivo giudizio; in secondo luogo, la necessità che i motivi di ricorso siano specifici, pertinenti e non manifestamente infondati. Per i professionisti legali, ciò si traduce nell’obbligo di un’attenta analisi del fascicolo processuale e dei limiti imposti dalle precedenti decisioni, al fine di evitare impugnazioni destinate a un inevitabile rigetto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tre ragioni distinte: il primo motivo era precluso da una precedente decisione della Cassazione, il secondo era manifestamente infondato in tema di prescrizione e il terzo criticava la determinazione della pena, che però era sorretta da una motivazione sufficiente e logica.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘precluso’ a seguito di un annullamento con rinvio?
Significa che, se la Corte di Cassazione annulla una sentenza e rinvia il caso al giudice di merito solo per decidere su punti specifici (in questo caso, l’aggravante mafiosa), tutto ciò che non rientra in quei punti si considera deciso in via definitiva e non può più essere oggetto di discussione o di impugnazione.
Quali sono le conseguenze economiche per chi propone un ricorso inammissibile?
La parte il cui ricorso viene dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43895 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43895 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALMI il 13/03/1961
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Vista anche la memoria difensiva a sostegno della intervenuta prescrizione del capo b), depositata viepiù tardivamente (con pec del 29 ottobre 2024);
Considerato che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti darlà legge-in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze:
(primo motivo) precluse, in quanto l’annullamento con rinvio della Suprema Corte era limitato alla sola sussistenza dell’aggravante mafiosa e non alla sussistenza del reato;
(secondo motivo) manifestamente infondate, alla luce del principio consolidato affermato da Sez. 5, n. 22781 del 30/03/2021, Rv. 281316 in tema di prescrizione;
(terzo motivo) afferenti alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione sul punto (cfr. pag. 6);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 31/10/2024.