Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24439 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24439 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il 03/09/1974
avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Milano del 31 maggio 2024, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Milano il 5 ottobre 2022, con la
quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di anni 2, mesi 10 di reclusione ed euro 14.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 81 cod. pen. e 73 del d.P.R
n. 309 del 1990, accertato in Milano in più date precedenti al 25 febbraio 2014 (capi A e B).
Rilevato che i primi due motivi di ricorso, con i quali la difesa censura la valutazione della p rispetto alle dichiarazioni del coimputato in procedimento connesso (primo motivo) e alle
captazioni telefoniche ambientali (secondo motivo) sono inammissibili in questa sede, in quanto inerenti a questioni di merito non dedotte in precedenza, non contenendo l’atto di appello
richiami a questi temi, che di conseguenza non sono stati approfonditi nella sentenza impugnata.
Osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la mancata riqualificazio della fattispecie contestata in quella di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 199
manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata (pag. 4); la Corte di appel
infatti, in coerenza con le coordinate interpretative di riferimento (cfr. Sez. Un. n. 51063 27/09/2018, Rv. 274076), ha rimarcato l’inserimento dell’imputato in un contesto criminale qualificato, come desumibile dal dato ponderale (950 grammi di cocaina) e dalla rilevanza del ruolo di COGNOME, il quale era l’unico ad avere accesso al nascondiglio dello stupefacente, tan vero che i clienti dovevano attendere il suo rientro dal Venezuela per potersi rifornire.
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti i sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che al declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 f . ebbraio 2025.