Inammissibilità ricorso Cassazione: quando la rivalutazione dei fatti è esclusa
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei rigorosi paletti che regolano il giudizio di legittimità, evidenziando le ragioni che portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione. La decisione della Suprema Corte ci ricorda un principio fondamentale: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un organo che vigila sulla corretta applicazione del diritto.
Il caso in esame: dal merito alla legittimità
Due imputati, condannati dalla Corte d’Appello, hanno proposto ricorso per Cassazione basandosi su due motivi principali. In primo luogo, hanno contestato la valutazione delle dichiarazioni delle persone offese, chiedendo di fatto una nuova e diversa ricostruzione dei fatti. In secondo luogo, hanno lamentato la mancata motivazione sulla decisione di subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento di una somma a titolo di provvisionale.
Entrambi i motivi sono stati respinti dalla Corte Suprema, ma per ragioni procedurali distinte e ugualmente importanti, che delineano i confini invalicabili del giudizio di legittimità.
Limiti del giudizio e l’inammissibilità del ricorso in Cassazione
Il primo motivo di ricorso si è scontrato con un principio cardine del nostro sistema processuale. La Corte ha ribadito che una ‘rilettura’ degli elementi di fatto è un’attività preclusa in sede di legittimità. La valutazione delle prove, la ricostruzione della dinamica degli eventi e il giudizio sull’attendibilità dei testimoni sono compiti riservati in via esclusiva al giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
La Cassazione interviene solo se la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica, contraddittoria o carente, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato direttamente le prove. In questo caso, la Corte ha ritenuto che la sentenza d’appello avesse spiegato in modo logico e coerente le ragioni del proprio convincimento, rendendo la richiesta dei ricorrenti una mera sollecitazione a un nuovo giudizio di fatto, e quindi inammissibile.
L’importanza di formulare correttamente i motivi di appello
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per una diversa ragione procedurale, sancita dall’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale. La Corte ha rilevato che la doglianza relativa alla sospensione condizionale della pena non era stata sollevata come specifico motivo di appello nel grado precedente.
Questo principio, noto come ‘devoluzione’, stabilisce che il giudice superiore può esaminare solo le questioni che gli sono state specificamente sottoposte con l’atto di impugnazione. Introdurre un argomento per la prima volta in Cassazione costituisce un errore procedurale che ne comporta l’immediata declaratoria di inammissibilità. È fondamentale, quindi, che la difesa articoli fin da subito tutte le proprie contestazioni nell’atto di appello.
Le motivazioni della Corte Suprema
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, non entra nel vivo delle questioni sollevate, ma si ferma sulla soglia del processo. Le motivazioni della sua decisione sono puramente procedurali. Da un lato, riafferma la propria natura di giudice di legittimità, che non può invadere la sfera di competenza del giudice di merito nella valutazione dei fatti. Dall’altro, sanziona il mancato rispetto delle regole procedurali, che impongono di presentare tutte le censure al giudice d’appello prima di poterle, eventualmente, riproporre in Cassazione. La decisione è quindi un’applicazione rigorosa dei principi che governano la struttura delle impugnazioni penali.
Conclusioni: lezioni pratiche dall’ordinanza
Questa pronuncia offre due lezioni pratiche cruciali. La prima è che un ricorso per Cassazione non può mai trasformarsi in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. La seconda è l’importanza capitale di strutturare in modo completo ed esauriente l’atto di appello, includendo ogni possibile censura alla sentenza di primo grado. Omettere un motivo in appello significa, nella maggior parte dei casi, perdere definitivamente la possibilità di farlo valere in Cassazione. La conseguenza, come in questo caso, è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso Cassazione, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
 
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e le testimonianze di un processo?
No, la Corte di Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile. Il suo ruolo è di “giudice di legittimità”, ovvero controlla solo la corretta applicazione della legge, non può effettuare una nuova valutazione dei fatti o delle prove, che è compito esclusivo dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Cosa succede se un motivo di ricorso non viene presentato nel primo atto di appello ma solo successivamente in Cassazione?
Il motivo viene dichiarato inammissibile. L’art. 606, comma 3 del codice di procedura penale, stabilisce che non si possono sollevare in Cassazione censure che non siano state precedentemente dedotte come motivi di appello, a pena di inammissibilità.
Quali sono state le conseguenze per i ricorrenti dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33602 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 33602  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MESAGNE il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato a FRANCAVILLA FONTANA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, volto ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, chiedendo peraltro un nuovo accertamento del valore probatorio delle dichiarazioni delle persone offese, non è consentito dalla legge in sede di legittimità che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
che il giudice di appello, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha compiutamente esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza), chiarendo come le due persone offese non avessero altre ragioni di contrasto con gli imputati e le loro dichiarazioni siano state confermate dalle ulteriori risultanze processuali;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che denuncia l’omessa motivazione della concessione della sospensione condizionale della pena, solo subordinatamente al pagamento della provvisionale, non è consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dai due motivi di gravame riportati nella sentenza impugnata (si vedano pag. 1, punto 1 e pagina 2, punto 2), che gli odierni ricorrente avrebbero dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 settembre 2025.