Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando la Motivazione non si può Discutere
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 31866/2024) offre un’importante lezione sui limiti del sindacato di legittimità, chiarendo le ragioni che portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione. Il caso in esame sottolinea un principio fondamentale: la Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un organo che vigila sulla corretta applicazione della legge. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo essere stato condannato sia in primo grado che in appello, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Il suo unico motivo di doglianza riguardava un presunto ‘vizio di motivazione’ nella sentenza impugnata. In sostanza, l’imputato sosteneva che i giudici di merito avessero errato nella valutazione delle prove che avevano portato alla sua condanna, chiedendo di fatto una nuova analisi degli elementi processuali.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La Corte ha stabilito che il motivo presentato dall’imputato non rientrava tra quelli consentiti dalla legge per un ricorso di legittimità. Invece di evidenziare un errore di diritto o un vizio logico manifesto nella sentenza d’appello, il ricorrente si era limitato a proporre una propria ‘lettura alternativa’ dei fatti e delle prove. Questo tipo di contestazione, che attiene al merito della vicenda, è precluso in sede di Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su principi consolidati della procedura penale, ribadendo con forza la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Le motivazioni possono essere così sintetizzate:
1. Divieto di Sovrapposizione Valutativa: La Cassazione ha ricordato che non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici dei gradi precedenti. Il suo compito non è decidere se le prove sono state valutate ‘bene’ o ‘male’, ma solo se la motivazione che le sostiene è logicamente coerente e non contraddittoria.
2. Limiti del Vizio di Motivazione: Citando una storica sentenza delle Sezioni Unite (sentenza Jakani, n. 12/2000), la Corte ha specificato che non è possibile ‘saggiare la tenuta logica’ di una pronuncia confrontandola con altri modelli di ragionamento possibili. L’appello deve dimostrare un vizio intrinseco alla motivazione stessa, non che un’altra motivazione sarebbe stata altrettanto o più plausibile.
3. Completezza della Motivazione d’Appello: Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno riscontrato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione esente da vizi logici, spiegando in modo dettagliato le ragioni del proprio convincimento. Aveva analizzato la pluralità e la concordanza degli indizi, nonché l’attendibilità del riconoscimento effettuato dalle forze dell’ordine, rispondendo in modo esauriente alle doglianze già sollevate in appello.
4. Natura Reiterativa e Alternativa del Ricorso: Il ricorso è stato giudicato inammissibile anche perché si limitava a riproporre le stesse questioni di fatto, senza confrontarsi efficacemente con la logica persuasiva della sentenza impugnata. Proporre una ‘lettura alternativa del merito’ non costituisce un valido motivo di ricorso in Cassazione.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza di condanna in Cassazione. L’inammissibilità del ricorso in Cassazione è una conseguenza diretta quando non si rispettano i confini del giudizio di legittimità. Non basta essere in disaccordo con la valutazione delle prove fatta dai giudici di merito. È necessario, invece, individuare un vizio specifico e grave nella struttura logico-giuridica della decisione: una contraddizione manifesta, un’illogicità palese o la mancata applicazione di una norma di legge. In assenza di tali elementi, il ricorso si trasforma in un inutile tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio di merito, con la conseguenza non solo della conferma della condanna, ma anche dell’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non denunciava un reale vizio di legge o un difetto logico della motivazione, ma si limitava a proporre una diversa interpretazione delle prove e dei fatti, un’attività che non è permessa alla Corte di Cassazione.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione nell’esaminare un ‘vizio di motivazione’?
La Corte di Cassazione non riesamina le prove, ma controlla che la motivazione della sentenza impugnata sia esistente, coerente, non manifestamente illogica e non contraddittoria. Non può sostituire il ragionamento del giudice di merito con uno alternativo.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31866 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 31866 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PATERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il delitto contestato, non è consentito dalla legge stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell’imputato e della sussistenza del reato contestato (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sulla pluralità e concordanza degli indizi e sull’attendibilità del riconoscimento effettuato dai carabinieri);
atteso che il ricorrente non si è confrontato effettivamente con la motivazione della sentenza limitandosi a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 27321701, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01), in presenza tra l’altro di motivo del tutto reiterativo, che non si confronta con la logica e persuasiva motivazione della Corte di appello che ha richiamato dati inequivoci in ordine alla responsabilità ascritta al ricorrente;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 9 luglio 2024
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