Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando la Corte Suprema non riesamina il Merito
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta uno dei concetti cardine della procedura penale, segnando il confine invalicabile tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ribadisce con chiarezza questo principio, spiegando perché i motivi di ricorso che mirano a una rivalutazione delle prove sono destinati a fallire. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere i limiti del sindacato della Corte e le implicazioni pratiche per chi intende impugnare una sentenza.
Il caso in esame: i motivi del ricorso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. La difesa aveva articolato l’impugnazione su tre distinti motivi:
1. Difetto di motivazione sul riconoscimento fotografico: Si contestava il modo in cui i giudici di merito avevano valutato la prova del riconoscimento fotografico dell’imputato.
2. Difetto di motivazione sull’utilizzo dell’utenza telefonica: Si criticava l’interpretazione data ai dati relativi all’uso di un’utenza telefonica, considerata elemento di prova a carico.
3. Ruolo marginale nella commissione del reato: Si sosteneva che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente considerato il ruolo asseritamente marginale del ricorrente, riproponendo di fatto una censura già sollevata e respinta nel precedente grado di giudizio.
Tutti e tre i motivi, sebbene formalmente presentati come vizi di motivazione, miravano nella sostanza a ottenere dalla Corte di Cassazione una nuova e diversa valutazione degli elementi probatori già esaminati dai giudici di merito.
La decisione della Corte: confermata l’inammissibilità ricorso Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, che la Corte ha puntualmente richiamato per motivare la propria statuizione.
I motivi di merito non sono censurabili in Cassazione
Con riferimento ai primi due motivi (riconoscimento fotografico e utenza telefonica), la Corte ha sottolineato che la valutazione e l’apprezzamento del significato degli elementi probatori sono attività che attengono interamente al merito. Il giudizio di legittimità, proprio della Cassazione, non consente una rilettura dei fatti o l’adozione di diversi parametri di valutazione. È precluso al giudice di legittimità sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta nei precedenti gradi, a meno che il percorso argomentativo della sentenza impugnata non risulti palesemente illogico o viziato, cosa che in questo caso non è stata ravvisata.
La riproposizione di motivi già respinti
Anche il terzo motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte ha osservato che si trattava di una mera riproposizione di censure già dedotte in appello e congruamente esaminate e respinte dalla Corte territoriale. Quest’ultima, con motivazione esente da vizi, aveva già affermato che non era emerso un ruolo marginale della ricorrente. La ripetizione di argomenti già vagliati, senza l’indicazione di specifici vizi di legittimità, conduce inevitabilmente all’inammissibilità.
Le Motivazioni della Suprema Corte sull’inammissibilità del ricorso in Cassazione
La motivazione dell’ordinanza si articola attorno al netto discrimine tra il giudizio di fatto e il giudizio di diritto. La Corte, citando precedenti specifici (Cass. n. 47204/2015 e n. 25255/2012), ha ribadito che al giudice di legittimità sono precluse “la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti”. Sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio, proponendo una lettura delle prove più favorevole o plausibile rispetto a quella adottata dal giudice di merito, è un’operazione che esula completamente dai poteri della Cassazione. Il ricorso è ammissibile solo se denuncia un vizio di legge, ovvero un errore nell’applicazione delle norme giuridiche, o un vizio di motivazione che renda il ragionamento del giudice illogico o contraddittorio, ma non se si limita a contestare l’esito della valutazione probatoria.
Conclusioni: Implicazioni pratiche della pronuncia
Questa pronuncia rappresenta un importante monito per la redazione dei ricorsi per Cassazione. Dimostra che un ricorso, per avere possibilità di successo, deve concentrarsi esclusivamente su vizi di legittimità e non può essere un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito. La condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende (tremila euro) sottolinea le conseguenze negative di un’impugnazione che non rispetta i limiti strutturali del giudizio di Cassazione. È fondamentale, quindi, che i motivi di ricorso siano formulati in modo specifico per denunciare errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione, evitando ogni discussione sulla ricostruzione dei fatti.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti non denunciavano vizi di legge, ma miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti (giudizio di merito), attività che è preclusa alla Corte di Cassazione. Inoltre, un motivo era la semplice ripetizione di argomenti già esaminati e respinti in appello.
Può la Corte di Cassazione riesaminare le prove come il riconoscimento fotografico o l’uso di utenze telefoniche?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove nel merito. Il suo compito è il controllo di legittimità, cioè verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, senza poter sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici dei gradi precedenti.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la parte che lo ha proposto viene condannata al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione non ammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3134 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3134 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME 02/06/1996
avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che i primi due motivi di ricorso (difetto di motivazione sul riconoscimetno fotorgrafico e sull’utilizzo dell’utenza telefonica) sono inammissibili in quanto gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Non va infatti dimenticato che “…sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito” (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099);
considerato che il terzo motivo di ricorso è riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente vagliati e respinti dalla Corte territoriale, con congrua motivazione esente da vizi censurabili in questa sede (si veda pag. 5 della impugnata sentenza, ove disattendendo gli assunti difensivi, si è correttamente affermato che non è emrso che la ricorrente abbia avuto un ruolo marginale nella commissione del reato);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 5 dicembre 2025.