Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando la Motivazione Blocca il Riesame
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio pratico dei limiti del giudizio di legittimità, sottolineando un principio fondamentale: l’inammissibilità del ricorso in Cassazione quando le censure proposte mirano a una rivalutazione del merito di una decisione ben motivata. Questo principio è cruciale per comprendere la funzione della Suprema Corte e per impostare correttamente un ricorso.
I Fatti del Caso: La Contestazione della Pena
Il caso nasce dal ricorso di un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Brescia. Il ricorrente non contestava la sua colpevolezza, ma si opponeva a due aspetti specifici della decisione dei giudici di secondo grado:
1. La misura della pena irrogata, ritenuta eccessiva.
2. La mancata concessione delle attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della sanzione.
In sostanza, il ricorso non verteva su presunti errori di diritto nell’applicazione delle norme, ma su valutazioni prettamente discrezionali del giudice di merito.
La Decisione e l’Inammissibilità Ricorso Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel vivo delle richieste del ricorrente (cioè non valuta se la pena fosse giusta o se le generiche dovessero essere concesse), ma si ferma a un livello precedente, di natura procedurale.
La Corte ha stabilito che le doglianze sollevate non erano ammissibili in quella sede. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità.
Le Motivazioni: I Limiti del Giudizio di Legittimità
La motivazione alla base della decisione è il cuore dell’ordinanza e ribadisce un caposaldo del nostro sistema processuale. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Questo significa che il suo compito non è quello di riesaminare i fatti e decidere nuovamente il caso, ma di verificare che i giudici dei gradi inferiori abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato le loro decisioni in modo logico e coerente.
Nel caso specifico, la Suprema Corte ha riscontrato che la sentenza della Corte d’Appello era ‘sorretta da sufficiente e non illogica motivazione’. I giudici d’appello avevano adeguatamente esaminato le argomentazioni difensive e avevano spiegato in modo logico perché avevano deciso di confermare una certa misura della pena e di non concedere le attenuanti generiche. Poiché la motivazione esisteva ed era priva di vizi logici evidenti, il giudizio di merito era da considerarsi insindacabile in sede di legittimità. Tentare di contestare tali valutazioni equivale a chiedere alla Cassazione di sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito, operazione che le è preclusa.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che un ricorso per Cassazione, per avere speranze di essere accolto, deve concentrarsi su specifici vizi di legge o su manifeste illogicità della motivazione. Non può essere utilizzato come un ‘terzo grado’ di giudizio per ridiscutere semplicemente l’entità della pena o altre valutazioni discrezionali. La decisione rafforza l’importanza, per i difensori, di strutturare i motivi di ricorso in termini di violazione di legge o di vizio motivazionale, piuttosto che come una mera lamentela sull’esito della valutazione del giudice. In assenza di tali vizi, l’esito più probabile è una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione, con le conseguenti sanzioni economiche per il ricorrente.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava aspetti di merito, come l’entità della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche, mentre la sentenza impugnata era supportata da una motivazione sufficiente e non illogica. La Cassazione non può riesaminare le valutazioni discrezionali del giudice se la motivazione è coerente.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
La Corte di Cassazione può mai ridurre una pena considerata troppo severa?
La Corte di Cassazione non può ridurre una pena solo perché la ritiene severa. Può intervenire sulla determinazione della pena solo se rileva un errore di diritto nel calcolo effettuato dal giudice di merito o se la motivazione a sostegno di quella pena è palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15546 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15546 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE ( CUI CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigra esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contrasta la misura della pena irrogata e mancata concessione delle generiChef malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive su tali pu * così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 marzo 2024.