Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28810 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28810 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la corrette della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, oltre ad e privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. proc. pen., non è consentito in questa sede;
che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazion delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante cri valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sin del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e dec travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la s illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differe comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano rag in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilit credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, c corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signor Rv. 279437), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pag e 6 della motivazione);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 4 giugno 2024.