Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Quando i Motivi Vengono Respinti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: i limiti invalicabili del giudizio di legittimità. Il caso in esame offre un chiaro esempio di inammissibilità del ricorso in Cassazione quando i motivi presentati mirano a rimettere in discussione la valutazione dei fatti e la congruità della pena, competenze esclusive dei giudici di merito. Analizziamo la decisione per comprendere meglio le ragioni giuridiche e le conseguenze pratiche.
Il Caso in Analisi: Un Appello Respinto
Un imputato, condannato nei precedenti gradi di giudizio, ha presentato ricorso alla Suprema Corte lamentando due principali vizi della sentenza d’appello. In primo luogo, contestava la ricostruzione dei fatti operata dai giudici, sostenendo un “travisamento del fatto” e proponendo una diversa lettura delle prove. In secondo luogo, riteneva la pena inflitta eccessiva e non correttamente graduata in relazione alle circostanze del reato.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto entrambi i motivi non meritevoli di accoglimento, dichiarando il ricorso inammissibile in toto.
I Limiti del Giudizio di Legittimità e l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La decisione della Corte si fonda sulla netta distinzione tra il giudizio di merito (svolto dal Tribunale e dalla Corte d’Appello) e il giudizio di legittimità (proprio della Corte di Cassazione). Quest’ultima non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono riesaminare le prove, ma un organo che verifica la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
La Contestazione sulla Ricostruzione dei Fatti
Il primo motivo, relativo al presunto travisamento del fatto, è stato respinto perché la legge preclude alla Corte di Cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito. Se la motivazione della sentenza impugnata è esente da vizi logici e giuridici, come nel caso di specie, la ricostruzione dei fatti diventa insindacabile. Tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove in sede di legittimità porta inevitabilmente all’inammissibilità del ricorso in Cassazione.
La Questione sull’Eccessività della Pena
Anche il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La graduazione della pena, secondo un principio consolidato, rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Tale potere deve essere esercitato nel rispetto dei criteri indicati dagli articoli 132 e 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del colpevole, ecc.). La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione sulla pena è palesemente illogica o contraddittoria, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato il caso nel dettaglio.
Le Motivazioni della Decisione della Suprema Corte
La Corte ha motivato la propria decisione evidenziando che il giudice d’appello aveva adempiuto adeguatamente al suo onere argomentativo, facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi sia per l’affermazione di responsabilità sia per la quantificazione della pena. I motivi del ricorrente, al contrario, si traducevano in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita dalla legge in questa sede. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende e a rifondere le spese legali sostenute dalla parte civile, quantificate in 3.500 euro.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza riafferma un concetto cruciale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato come un terzo tentativo per convincere un giudice della propria versione dei fatti. Deve, invece, concentrarsi su specifiche violazioni di legge o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza. In assenza di tali elementi, il rischio concreto è quello di vedersi dichiarare l’inammissibilità del ricorso in Cassazione, con l’ulteriore aggravio di significative sanzioni economiche. È quindi essenziale, con l’assistenza di un legale esperto, valutare attentamente se i motivi di impugnazione rientrano nei rigidi binari del giudizio di legittimità.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che non può sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito. Il suo ruolo è controllare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità), non riesaminare i fatti.
La contestazione della misura della pena è un motivo valido per un ricorso in Cassazione?
No, non è un motivo consentito in sede di legittimità. La graduazione della pena è un potere discrezionale del giudice di merito, basato sugli articoli 132 e 133 del codice penale. Il ricorso è ammissibile solo se la motivazione sulla quantificazione della pena è palesemente illogica o contraddittoria.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende (in questo caso 3.000 euro) e, se presente una parte civile, alla rifusione delle sue spese legali (in questo caso 3.500 euro).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36257 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36257 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine ai rea ascritti all’odierno ricorrente denunciando il travisamento del fatto in cui sarebb incorsi i giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica fatti e rilevanza e attendibilità delle prove, non è consentito dalla legge, sta preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione dell risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito;
che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito h esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 16) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazio della responsabilità e della sussistenza del reato;
osservato che il secondo motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondat perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanz aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 1 133 cod. pen.;
che, nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si ve in particolare pag. 16 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Ritenuto che in relazione al contributo fornito il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE che, tenuto conto dei paramet vigenti, liquida in euro 3.500, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di
rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio della parte civile RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro 3500, oltre accessori di legge
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2024
Il Consigliere Estensore
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