Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando le Doglianze di Fatto non Bastano
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema giudiziario: il ricorso davanti alla Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. L’inammissibilità del ricorso in Cassazione scatta quando le critiche mosse alla sentenza impugnata si limitano a proporre una diversa valutazione delle prove, senza individuare un reale vizio di legge. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i confini del giudizio di legittimità.
La vicenda processuale
Il caso trae origine da un procedimento penale in cui un giovane era stato condannato nei gradi di merito. I fatti, così come ricostruiti dalla Corte d’Appello, vedevano l’imputato essere stato osservato dagli agenti di pubblica sicurezza mentre guidava un camper. Successivamente, scendeva dal veicolo, si metteva alla guida di un’autovettura, le dava fuoco e, infine, tornava a bordo del camper. All’interno di quest’ultimo venivano rinvenute armi e un orologio, che venivano sequestrati.
Contro la sentenza di condanna della Corte d’Appello, la difesa proponeva ricorso in Cassazione, contestando la ricostruzione degli eventi e la valutazione delle prove.
Inammissibilità Ricorso Cassazione e i Limiti del Giudizio
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nella netta distinzione tra il giudizio di merito (primo grado e appello) e il giudizio di legittimità (Cassazione). I giudici di merito hanno il compito di ricostruire i fatti attraverso l’analisi delle prove (testimonianze, documenti, perizie). La Corte di Cassazione, invece, ha una funzione diversa: non può riesaminare le prove o scegliere una versione dei fatti diversa da quella accertata nei gradi precedenti. Il suo ruolo è verificare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Proporre un ricorso basato su ‘mere doglianze in punto di fatto’ significa, in sostanza, chiedere alla Cassazione di fare un lavoro che non le compete, cioè comportarsi come un giudice d’appello.
Le motivazioni
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile proprio perché le censure sollevate dal ricorrente erano tese a ‘sovrapporre un’interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai decidenti di merito’. In altre parole, la difesa non ha evidenziato una violazione di legge o un vizio logico manifesto nella motivazione della sentenza d’appello, ma si è limitata a proporre una lettura alternativa dei fatti, ritenendola più plausibile.
Come stabilito da una giurisprudenza consolidata, richiamata nell’ordinanza, sono precluse al giudice di legittimità ‘la rilettura di elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti’. Pertanto, essendo il ricorso fondato su critiche non consentite in quella sede, è stato dichiarato inammissibile.
Le conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione comporta due importanti conseguenze per il ricorrente, previste dall’articolo 616 del codice di procedura penale. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese del procedimento. In secondo luogo, il versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata equamente determinata in 3.000,00 euro. Tale sanzione viene irrogata perché si presume che il ricorso sia stato proposto con colpa, ossia senza una seria valutazione dei motivi che possono essere fatti valere dinanzi alla Suprema Corte. Questa ordinanza serve da monito sull’importanza di redigere ricorsi per cassazione che si concentrino su vizi di legittimità, evitando di trasformare il giudizio in un inutile tentativo di riesame dei fatti.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le critiche (doglianze) sollevate dal ricorrente riguardavano esclusivamente la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, tentando di sovrapporre una propria interpretazione a quella dei giudici di merito. Questo tipo di contestazione non è consentito nel giudizio di Cassazione.
Cosa significa che la Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito?
Significa che la Corte di Cassazione non riesamina i fatti del processo per decidere chi ha torto o ragione. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e priva di contraddizioni. Non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella fatta dai tribunali nei gradi precedenti.
Quali sono le conseguenze per chi propone un ricorso inammissibile in Cassazione?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la somma è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43248 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43248 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Giova evidenziare che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura di elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482); né è sindacabile in questa sede, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti tra le dichiarazioni di person informate dei fatti o coindagati, e la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 2080.6 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).
In forza di quanto sopra, la Corte ritiene che il ricorso non sia consentito in sede di legittimità, essendo costituito da mere doglianze in punto di fatto. Va evidenziato, infatti, come le doglianze sollevate sono tese a sovrapporre un’interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai decidenti di merito, più che a denunciare un vizio rientrante in una delle categorie individuate dall’art. 606 cod. proc. pen.
In particolare, nel ricorso non si tiene conto della ricostruzione dei fatti effettuata dalla Corte territoriale, secondo la quale, dalla lettura degli atti indagini., era emerso che il 3 aprile 2022 gli agenti di pubblica sicurezza avevano visto l’imputato alla guida di un camper, scendere dallo stesso e mettersi alla guida di un’autovettura. Successivamente, lo stesso, dopo essere sceso dalla predetta autovettura e averle dato fuoco, si era messa nuovamente alla guida del camper, nel quale erano state rinvenute le armi e l’orologio sequestrati.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/10/2024