Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando le Censure sul Merito sono Respinte
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione, Sezione Penale, offre un’importante lezione sui limiti del sindacato di legittimità, ribadendo un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: l’inammissibilità ricorso Cassazione per le censure che attengono alla valutazione di merito. Questo principio è cruciale per comprendere la distinzione tra i diversi gradi di giudizio e le specifiche funzioni della Suprema Corte. Analizziamo come la Corte abbia applicato tale principio a un caso concreto, respingendo le doglianze di un ricorrente relative al trattamento sanzionatorio.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Torino, ha presentato ricorso per cassazione. Le sue lamentele non vertevano su una presunta violazione di legge, ma si concentravano su aspetti prettamente valutativi, di esclusiva competenza del giudice di merito. In particolare, il ricorrente contestava:
1. La valutazione del trattamento sanzionatorio applicato.
2. Il riconoscimento della recidiva, basato sui suoi precedenti penali.
3. Il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche concesse e le aggravanti contestate.
In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare e rivalutare decisioni che la legge riserva alla discrezionalità motivata dei giudici di primo e secondo grado.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla natura stessa del giudizio di legittimità. La Suprema Corte non è un “terzo grado di merito”; il suo compito non è quello di ricostruire i fatti o di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici precedenti, ma solo di verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. Poiché le censure del ricorrente miravano a ottenere una nuova valutazione di merito, sono state ritenute non consentite in quella sede.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza è chiara e didattica nel delineare i confini invalicabili del giudizio di legittimità.
I Limiti del Giudizio di Legittimità
La Corte ha ribadito che la valutazione del trattamento sanzionatorio, la ponderazione delle circostanze del reato e della personalità dell’imputato, nonché il giudizio sulla sua pericolosità sociale, sono attività rimesse all’esclusiva competenza del giudice di merito. Tali valutazioni, se supportate da una motivazione congrua, adeguata e immune da vizi di manifesta illogicità, non possono essere messe in discussione davanti alla Cassazione. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano fornito una motivazione corretta per l’applicazione della recidiva, considerandola indicativa di una “scelta di vita volontaria e consapevole” che aumentava la pericolosità sociale dell’imputato.
La Condanna alle Spese e alla Sanzione Pecuniaria
Una conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è l’applicazione dell’articolo 616 del Codice di Procedura Penale. Questa norma stabilisce che il ricorrente, la cui impugnazione viene respinta in questo modo, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte lo condanna al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la sanzione pecuniaria è stata fissata in 3.000,00 euro, in quanto non sono emerse ragioni che potessero giustificare un esonero.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma con forza la netta separazione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Sottolinea che il ricorso in Cassazione deve basarsi su specifici vizi di legge o di motivazione, e non può essere utilizzato come un tentativo per ottenere una terza valutazione dei fatti o delle scelte discrezionali del giudice. La pronuncia serve da monito: un ricorso che non rispetta questi confini è destinato all’inammissibilità ricorso Cassazione, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento non solo delle spese processuali ma anche di una rilevante sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sollevate riguardavano la valutazione del trattamento sanzionatorio e della recidiva, questioni di merito che sono di competenza esclusiva del giudice di primo e secondo grado e non possono essere riesaminate dalla Corte di Cassazione in sede di legittimità.
Può la Corte di Cassazione modificare la pena decisa da un altro tribunale?
No, la Corte di Cassazione non può modificare la pena (trattamento sanzionatorio) se la motivazione del giudice di merito è congrua, adeguata e non manifestamente illogica. Il suo ruolo è controllare la corretta applicazione della legge, non rivalutare le decisioni discrezionali.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 c.p.p., la parte che ha proposto un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27306 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27306 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PIACENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso sentenza recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perch contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la valutazione del trattamento sanzionatorio, rimesso alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza.
I giudici di merito hanno legittimamente applicato la contestata recidiva sulla scorta dei precedenti specifici a carico dell’imputato i quali, avuto riguardo a commissione del delitto per cui si procede, sono stati ritenuti indicativi di una sce di vita volontaria e consapevole con conseguente accresciuta pericolosità sociale del prevenuto, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in questa sede. Parimenti motivato il giudizio di equivalenza delle concesse attenuanti generiche con le contestate aggravanti, in maniera tale da sfuggire al sindacato di legittimità.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 giugno 2024
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