Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando la Valutazione di Merito non è Sindacabile
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità e delle ragioni che portano a una declaratoria di inammissibilità ricorso Cassazione. La Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sul fatto, ma di garante della corretta applicazione della legge. Analizziamo come questo principio si sia applicato a un caso di mancata sostituzione della pena.
I Fatti del Caso: La Richiesta di Sostituzione della Pena
Il procedimento nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. La difesa aveva richiesto la sostituzione della pena detentiva inflitta con una pena pecuniaria, una delle sanzioni sostitutive previste dall’ordinamento per i reati di minore gravità. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva rigettato tale richiesta.
L’imputato, non condividendo la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando proprio la mancata concessione della pena sostitutiva. Il fulcro del ricorso si concentrava sulla valutazione operata dal giudice di secondo grado, ritenuta errata dalla difesa.
La Decisione della Cassazione e l’inammissibilità ricorso Cassazione
La Corte di Cassazione, con la presente ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel vivo della questione (cioè se fosse giusto o meno sostituire la pena), ma si ferma a un livello precedente, di natura squisitamente processuale. La Corte ha stabilito che il motivo di ricorso proposto non rientrava tra quelli che possono essere esaminati in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione su una distinzione cruciale nel nostro sistema processuale: quella tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il ricorso dell’imputato, infatti, si limitava a criticare la valutazione di merito compiuta dalla Corte d’Appello. In altre parole, il ricorrente contestava il modo in cui il giudice aveva ponderato gli elementi a disposizione per negare la sostituzione della pena.
La Cassazione ha chiarito che tale valutazione, essendo stata giustificata con un ‘argomentare giuridicamente corretto’ e ‘immune da manifeste incongruenze logiche’, non è sindacabile in sede di legittimità. Il ruolo della Cassazione non è quello di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma solo di verificare che quest’ultima sia conforme alla legge e non viziata da palesi errori logici.
Di conseguenza, l’inammissibilità ricorso Cassazione è stata la diretta conseguenza di un’impostazione errata dell’impugnazione. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un’importante lezione per la pratica legale: un ricorso per Cassazione deve essere fondato su vizi di legittimità, come l’errata applicazione di una norma di legge o un vizio logico manifesto nella motivazione, e non sulla semplice discordanza con la valutazione dei fatti operata dal giudice. Tentare di ottenere un ‘terzo grado di merito’ è una strategia destinata a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità, con le relative conseguenze economiche per l’assistito. La decisione sottolinea l’importanza di strutturare i motivi di ricorso in modo tecnicamente ineccepibile, concentrandosi esclusivamente sui profili consentiti dal giudizio di legittimità.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava una valutazione di merito della Corte d’Appello, ovvero la decisione di non sostituire la pena detentiva con una pecuniaria. Tale valutazione è stata ritenuta giuridicamente corretta, logica e basata sulle prove, e quindi non riesaminabile in sede di legittimità.
Qual è la differenza tra un giudizio di merito e un giudizio di legittimità secondo l’ordinanza?
Secondo l’ordinanza, un giudizio di merito riguarda la valutazione dei fatti e delle prove. Un giudizio di legittimità, proprio della Corte di Cassazione, si limita a controllare la corretta applicazione delle norme di legge e la logicità della motivazione, senza poter riesaminare i fatti.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 Euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27216 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27216 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l’unico motivo di doglianza attinge valutazione di merito resa in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva irrroga con quella pecuniaria sollecitata dalla difesa, decisione giustificata, a prescindere dall’ materiale relativo al riferimento reso ( anche) alla diversa pena sostitutiva dei lavori di pub utilità, con argomentare giuridicamente corretto e alle emergenze acqùisite oltre che immune da manifeste incongruenze logiche, cosi da rendere il relativo giudizio di merito non sindacabi in questa sede;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 ‘ proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 7 giugno 2024.