Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando il Riesame dei Fatti è Precluso
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5706 del 2024, ha ribadito un principio fondamentale del nostro ordinamento: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Questo caso evidenzia chiaramente le ragioni che portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione, specialmente quando i motivi proposti mirano a una rivalutazione delle prove già esaminate nei gradi precedenti. Analizziamo insieme la decisione per comprendere i limiti del sindacato della Suprema Corte.
I Fatti e i Motivi del Ricorso
Il caso trae origine da un ricorso presentato contro una sentenza della Corte d’Appello di Messina. L’imputato contestava la sua condanna penale, sollevando principalmente due ordini di questioni:
1. La presunta erronea valutazione della prova relativa all’elemento soggettivo del reato.
2. La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
In sostanza, la difesa tentava di proporre una ricostruzione alternativa dei fatti e di contestare il convincimento raggiunto dai giudici di merito, sostenendo che le prove fossero state interpretate in modo errato.
L’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione per Carenza di Specificità
La Suprema Corte ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su argomentazioni precise che delineano il perimetro del giudizio di legittimità.
La Rivalutazione delle Prove: Un Limite Invalicabile
Il cuore della decisione risiede nel rigetto dei primi due motivi. La Corte ha affermato che le censure erano ‘prive di concreta specificità’ e tendevano a ‘prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti’. Questo approccio è estraneo al giudizio di Cassazione. Alla Suprema Corte, infatti, è normativamente preclusa la possibilità di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio.
Il suo compito non è decidere se la ricostruzione del giudice di merito sia l’unica possibile, ma verificare se la motivazione della sentenza impugnata sia logicamente coerente e strutturalmente solida, basandosi sugli stessi parametri valutativi utilizzati in precedenza. Un ricorso è ammissibile solo se individua specifici e decisivi travisamenti delle prove, non se si limita a proporre una lettura diversa.
La Censura sull’Art. 131-bis: Manifesta Infondatezza
Anche il terzo motivo, relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., è stato giudicato inammissibile. La Corte ha osservato che la Corte territoriale aveva già ampiamente e correttamente disatteso le argomentazioni difensive con ‘corretti argomenti logici e giuridici’. Il motivo di ricorso, quindi, è stato ritenuto non solo privo di specificità, ma anche manifestamente infondato.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza, tra cui la storica sentenza delle Sezioni Unite ‘Jakani’ (n. 12/2000), per ribadire che il suo ruolo non è quello di saggiare la tenuta logica di una pronuncia confrontandola con modelli di ragionamento esterni. Il controllo di legittimità deve piuttosto verificare la coerenza strutturale interna della sentenza, ossia la sua logicità intrinseca. I giudici di merito avevano, nel caso di specie, ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento, rendendo le censure del ricorrente un mero tentativo di ottenere un nuovo giudizio sul fatto, non consentito in questa sede.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chi intende presentare un ricorso per cassazione. È essenziale che i motivi si concentrino su vizi di legittimità chiaramente individuati (violazione di legge o vizi di motivazione nei limiti previsti dalla legge), evitando di trasformare l’impugnazione in un appello mascherato. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non denunciavano vizi di legittimità (errori di diritto), ma miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e una ricostruzione dei fatti diversa da quella stabilita dai giudici di merito, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
È possibile contestare la valutazione delle prove davanti alla Corte di Cassazione?
No, di norma non è possibile. La Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito. Il suo compito è verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Un’eccezione è rappresentata dal ‘travisamento della prova’, che però deve essere specifico, decisivo e chiaramente dimostrato.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5706 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5706 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte della difesa del 30/11/2023;
considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali si contesta l’affermazione in ordine alla penale responsabilità, con particolare riguardo alla prova dell’elemento soggettivo, sono privi di concreta specificità e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati d giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti, i quali hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 5);
che, invero, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia impugnata mediante un raffronto con eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
osservato che il terzo motivo, con il quale si censura il mancato proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha ampiamente disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678), le doglianze difensive dell’appello (si veda pag. 5);
rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.N11.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 5 dicembre 2023.