Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando la Valutazione dei Fatti è Definitiva
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha riaffermato uno dei pilastri del nostro sistema giudiziario: il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda, ma di un controllo sulla corretta applicazione della legge. Questa pronuncia offre uno spunto prezioso per comprendere i limiti dell’impugnazione e le ragioni che portano a una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione, con importanti conseguenze per chi lo propone.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’appellante contestava la decisione dei giudici di merito, proponendo alla Suprema Corte una propria versione dei fatti, diversa da quella accertata nei gradi precedenti. In sostanza, il ricorso non si concentrava su presunti errori di diritto, ma tentava di ottenere una nuova e più favorevole valutazione delle prove emerse durante il processo.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il motivo addotto dal ricorrente era palesemente volto a sollecitare una “non consentita diversa ricostruzione di fatti”. Il ruolo della Cassazione, infatti, è limitato al controllo della legittimità della decisione impugnata. Ciò significa verificare se i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme giuridiche e se la loro motivazione sia esente da vizi logici evidenti. Non spetta, invece, alla Suprema Corte riesaminare il materiale probatorio per giungere a una propria e autonoma conclusione sui fatti storici della causa.
Le Motivazioni della Sentenza
Nella sua ordinanza, la Corte ha sottolineato come la sentenza della Corte d’Appello fosse fondata su una lettura delle risultanze processuali “immune da vizi logici o giuridici”. I giudici di merito avevano costruito il loro convincimento in modo coerente e argomentato, come emergeva chiaramente dalle pagine della sentenza impugnata. Tentare di scardinare questa ricostruzione fattuale in sede di legittimità è un’operazione non permessa dalla legge processuale. Il ricorso, pertanto, non presentava uno dei motivi tassativamente previsti per adire la Cassazione, ma si risolveva in una semplice richiesta di rivalutazione del merito, destinata inevitabilmente a essere dichiarata inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione non è priva di conseguenze. In linea con la normativa e la giurisprudenza consolidata (richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000), la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Oltre a ciò, è stata disposta la condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano il sistema giudiziario senza avere reali possibilità di accoglimento. La decisione ribadisce che l’accesso alla giustizia deve essere esercitato in modo responsabile, e la proposizione di un ricorso inammissibile per colpa del ricorrente comporta sanzioni concrete.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Posso chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti del mio processo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione non è un giudice di merito e non può effettuare una nuova ricostruzione dei fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Perché il ricorso in questo caso specifico è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché il suo unico scopo era quello di proporre una diversa valutazione dei fatti rispetto a quella, logicamente e giuridicamente corretta, effettuata dalla Corte d’Appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44568 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44568 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a POTENZA il 19/04/1985
avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo volto a sollecitare questa Corte ad una non consentita diversa ricostruzione di fatti rispetto a quella risultante da sentenze di merito, fondata, peraltro, su una lettura, immune da vizi logici o giuridici, d risultanze dell’istruttoria dibattimentale (si vedano le pagine 1 e 3 della sentenza impugnata);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso I’ll ottobre 2024.