Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21184 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21184 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato il 14/11/1983
avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
1. Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale il ricorrente
era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato;
2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso – con cui si censura violazione di legge in ordine alla omessa esclusione della sussistenza della recidiva, nonostante
la non particolare gravità del reato commesso e la scarsa pericolosità e colpevolezza dell’imputato, che sarebbe stato indotto al crimine a causa dell’influenza del proprio
contesto socio-economico – è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto. Il ricorrente tende ad ottenere, in altre parole, una inammissibile
ricostruzione alternativa della vicenda di cui è protagonista, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione
esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (s vedano, in particolare, pag. 4);
Considerato che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, d 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
3.1. Rilevato ancora che il ricorso si rivela anche piuttosto generico e, per questo, incorre in un ulteriore profilo di inammissibilità;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 aprile 2025.