Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22710 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22710 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 28/03/1998
avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
1. Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato la sentenza del giudice di primo grad4 con cui l’imputato
era stato ritenuto responsabile del delitto tentato di furto pluriaggravato;
2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia vizi di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità, è inammissibile
perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in fatto, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea
al sindacato di legittimità, in mancanza, peraltro, dell’individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzati dai giudici di merito (si veda, in
particolare, pag. 4 del provvedimento impugnato).
Come noto, sono precluse al giudice di legittimità – a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato – la
rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione della vicenda al centro del processo, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 7 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente