Ricorso in Cassazione Fai-da-Te? La Cassazione dice No: Analisi di un’Ordinanza
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento e richiede il rispetto di regole procedurali molto stringenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha messo in luce uno degli errori più comuni e fatali: la sottoscrizione personale dell’atto da parte dell’imputato. Questo vizio formale porta inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione, vanificando ogni possibilità di esame nel merito. Analizziamo insieme il caso per capire cosa è successo e come evitare questo passo falso.
Il Fatto: un Ricorso Sottoscritto Personalmente
Il caso in esame riguarda un individuo che, a seguito di una sentenza della Corte d’Appello, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. Tuttavia, invece di affidarsi a un legale abilitato, ha redatto e sottoscritto personalmente l’atto di impugnazione. Questo atto, sebbene contenesse una sottoscrizione autenticata da un avvocato, è stato presentato a nome e con la sola firma della parte privata.
La questione, puramente procedurale, è giunta al vaglio della settima sezione penale della Corte di Cassazione, che è stata chiamata a decidere sulla validità di tale ricorso.
L’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: la Decisione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure entrare nel merito delle doglianze sollevate. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale che regola l’accesso al giudizio di legittimità.
I giudici hanno chiarito che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017, la normativa è diventata ancora più stringente. Per la validità del ricorso, non è sufficiente che l’atto sia redatto in modo corretto, ma è indispensabile che sia sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. Questa regola non ammette eccezioni.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte è chiara e si basa sull’interpretazione dell’art. 613 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce, a pena di inammissibilità, che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere firmati da difensori specificamente abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
La Corte ha inoltre precisato un punto cruciale: l’autenticazione della firma dell’imputato da parte di un legale è del tutto irrilevante ai fini della validità del ricorso. L’articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, infatti, prevede che l’autenticazione attesti unicamente la genuinità della firma e la sua riconducibilità alla parte. Non sana, però, il vizio di fondo, ovvero la mancanza della sottoscrizione del professionista qualificato richiesta dalla legge per questo specifico tipo di impugnazione.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione della Cassazione ribadisce un principio fondamentale: il giudizio di legittimità ha una natura altamente tecnica che richiede l’assistenza obbligatoria di un avvocato specializzato. Il ‘fai-da-te’ legale, in questo contesto, non è solo sconsigliato, ma giuridicamente impossibile e controproducente.
Le conseguenze di un ricorso inammissibile non sono trascurabili. Come nel caso di specie, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una cospicua somma (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: per accedere alla Corte di Cassazione, l’unica via percorribile è quella di affidarsi a un difensore cassazionista, l’unico soggetto autorizzato dalla legge a firmare e presentare l’atto.
Un imputato può scrivere e firmare personalmente un ricorso per Cassazione?
No. La legge richiede, a pena di inammissibilità, che il ricorso per Cassazione sia sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale.
A cosa serve l’autenticazione della firma sul ricorso da parte di un avvocato?
L’autenticazione della firma serve solo a certificare che la firma appartiene effettivamente alla persona che ha sottoscritto l’atto, ma non sostituisce né sana la mancanza della firma obbligatoria del difensore cassazionista.
Quali sono le conseguenze se un ricorso viene dichiarato inammissibile per questo motivo?
Il ricorso non viene esaminato nel merito. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6748 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6748 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
p ato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il ricorso proposto da COGNOME NOME é inammissibile perché proposto personalmente dall’imputato;
considerato, infatti, che ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato d legge n. 103 del 2017, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritt a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazio il ricorso proposto, sottoscritto unicamente dall’imputato, che lo ha personalmente redatto, inammissibile, essendo irrilevante, per la natura personale dell’atto di impugnazion l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell’a disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e l riconducibilità alla parte privata (Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, NOME, Rv. 274636).
ritenuto pertanto, che va dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza formalità ai se dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigli r -: e estensore nte