Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando la Firma dell’Imputato Annulla l’Appello
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta una delle sanzioni procedurali più severe nel nostro ordinamento, impedendo alla Suprema Corte di esaminare il merito di una questione. Una recente ordinanza ha riaffermato un principio cardine della procedura penale: il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall’imputato, ma deve essere necessariamente sottoscritto da un difensore abilitato. Analizziamo questo caso per comprendere le ragioni e le conseguenze di tale regola.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un imputato, avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma. L’aspetto cruciale, che ha determinato l’esito del procedimento, non risiedeva nelle motivazioni di merito addotte, ma in un vizio formale preliminare: l’atto di ricorso era stato redatto e proposto personalmente dall’imputato stesso, senza l’assistenza e la sottoscrizione di un avvocato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, investita della questione, non è entrata nel vivo delle doglianze sollevate dal ricorrente. L’esame si è arrestato a un controllo preliminare di ammissibilità. Rilevato che l’atto era stato presentato personalmente dall’imputato, i giudici hanno immediatamente dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: L’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione per Difetto di ‘Ius Postulandi’
La motivazione alla base della decisione è netta e si fonda su un principio consolidato della procedura penale. Il ricorso per cassazione è un mezzo di impugnazione a critica vincolata, che richiede una competenza tecnico-giuridica specifica per denunciare i vizi di legittimità di una sentenza. Per questa ragione, la legge impone che l’atto sia redatto e sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo dei patrocinanti in Cassazione.
La presentazione personale da parte dell’imputato costituisce un vizio insanabile che porta direttamente all’inammissibilità del ricorso in cassazione. Il giudice non ha la facoltà di esaminare il contenuto dell’impugnazione, poiché l’atto è considerato giuridicamente non valido fin dall’origine. Questa regola garantisce la tecnicità del giudizio di legittimità e la serietà dell’impugnazione.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame ribadisce un insegnamento fondamentale: nel processo penale, e in particolare nel giudizio di legittimità, il ‘fai da te’ non è ammesso e può avere conseguenze molto gravi. L’assistenza di un difensore tecnico non è una mera formalità, ma un requisito essenziale per l’accesso alla giustizia. Chi intende impugnare una sentenza penale in Cassazione deve obbligatoriamente rivolgersi a un avvocato abilitato. In caso contrario, non solo perderà la possibilità di far valere le proprie ragioni, ma andrà anche incontro a sanzioni economiche, come la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato proposto personalmente dall’imputato e non tramite un difensore abilitato, come richiesto dalla legge per i ricorsi in Cassazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha esaminato le ragioni di merito del ricorso?
No, la Corte non ha esaminato il merito del ricorso. La presenza di un vizio procedurale così grave come la mancata assistenza di un difensore ha impedito qualsiasi valutazione sul contenuto dell’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33036 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33036 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 26/06/1978
avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 9823/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata;
Esaminato il motivo di ricorso;
Ritenuto il motivo inammissibile perché proposto personalmente dall’imputato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2025.