Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50930 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50930 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ARGENTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNA
dato avviso alle parti; ( udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Avverso la sentenza del Tribunale di Bologna in composizione monocratica indicata in epigrafe, nell’interesse di NOME COGNOME è stato proposto appello, convertito in ricor cassazione, attesa l’inappellabilità della sentenza, trattandosi di condanna alla dell’ammenda.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in quanto proposto da n legittimato, in particolare da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni s a nulla rilevando che esso sia stato impropriamente proposto come appello, poiché il principio conservazione del mezzo di impugnazione di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci, Rv. 228119).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma il 30 novembre 2023.