Inammissibilità Ricorso Cassazione: Lezioni da un Caso Pratico
L’accesso al giudizio della Corte di Cassazione è un percorso irto di ostacoli procedurali. Un errore nella redazione o nella strategia del ricorso può portare a una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione, una decisione che preclude l’esame nel merito della questione e rende definitiva la condanna. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un’occasione preziosa per ripassare alcune regole fondamentali e comprendere gli errori da evitare.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Roma, presentava ricorso per Cassazione affidandosi a diverse argomentazioni. In primo luogo, lamentava la mancata notifica del decreto di citazione per il giudizio d’appello, sostenendo di non averne avuto conoscenza. In secondo luogo, riproponeva critiche alla sentenza di condanna relative alla sua responsabilità penale. Infine, tramite una memoria successiva, introduceva un nuovo argomento: la mancata applicazione di una sanzione sostitutiva alla detenzione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito delle accuse, ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua parte. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione, pur sintetica, è estremamente chiara nell’evidenziare le tre ragioni procedurali che hanno sbarrato la strada all’esame del ricorso.
Le Motivazioni: Analisi dell’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte ha smontato punto per punto le doglianze del ricorrente, basando la propria decisione su principi consolidati della procedura penale.
La Validità della Notifica presso il Domicilio Eletto
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato ‘manifestamente infondato’. La Corte ha verificato dagli atti che l’imputato, al momento della convalida dell’arresto, aveva effettuato un’unica e chiara ‘elezione di domicilio’ presso lo studio del suo difensore di fiducia. È proprio a quell’indirizzo che la notifica del decreto di citazione in appello era stata regolarmente inviata e perfezionata. Poiché il ricorrente non ha fornito alcuna prova di aver successivamente modificato tale elezione, la notifica è stata ritenuta pienamente valida. Questo punto ci ricorda la cruciale importanza dell’elezione di domicilio e della comunicazione tempestiva di ogni sua variazione.
La Sterilità delle Censure Ripetitive
Il secondo motivo, relativo alla responsabilità per il reato, è stato liquidato come ‘meramente riproduttivo’ di censure già esaminate e respinte con argomentazioni corrette dal giudice di merito. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono semplicemente ripresentare le stesse argomentazioni di fatto nella speranza di un esito diverso. Il ricorso di legittimità deve individuare specifici vizi di legge o di motivazione nella sentenza impugnata, non limitarsi a ripetere le difese già sconfitte.
Le Rigide Regole sui Motivi Nuovi di Impugnazione
Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di una sanzione sostitutiva, sollevata solo in una memoria successiva. La legge consente di presentare ‘motivi nuovi’, ma, come ribadito dalla giurisprudenza citata (Cass. n. 6075/2015), questi devono avere una ‘connessione funzionale’ con i capi e i punti della decisione già investiti dall’impugnazione principale. Non è possibile introdurre temi completamente nuovi e slegati da quelli originari. La richiesta di una pena alternativa era un argomento del tutto nuovo, che avrebbe dovuto essere sollevato nell’atto di ricorso principale.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito sull’importanza del rigore tecnico e strategico nella redazione di un ricorso per Cassazione. Tre lezioni principali emergono con chiarezza:
1. La notifica è valida se effettuata al domicilio eletto, ed è onere della parte comunicare formalmente ogni modifica.
2. È inutile riproporre le stesse identiche argomentazioni già respinte nei gradi di merito.
3. I motivi nuovi devono essere collegati a quelli originali e non possono servire a introdurre tardivamente questioni completamente diverse.
Ignorare queste regole non solo preclude la possibilità di una revisione del caso, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente.
Quando una notifica all’imputato è considerata valida anche se non ricevuta personalmente?
La notifica è considerata valida quando viene effettuata presso il domicilio che l’imputato ha formalmente eletto, come ad esempio lo studio del proprio avvocato. Se non viene fornita prova di una successiva modifica di tale domicilio, la notifica a quell’indirizzo è pienamente efficace.
È possibile riproporre in Cassazione gli stessi motivi già respinti in Appello?
No, se i motivi sono meramente riproduttivi di censure già vagliate e respinte dal giudice di merito, senza introdurre specifici vizi di legittimità della sentenza impugnata, il ricorso viene dichiarato inammissibile.
Si possono introdurre argomenti completamente nuovi in una memoria successiva al ricorso per Cassazione?
No. I cosiddetti ‘motivi nuovi’ possono essere presentati, ma solo se sono inerenti e funzionalmente connessi ai temi già specificati nell’atto di ricorso principale. Non è ammissibile introdurre argomenti totalmente nuovi e slegati da quelli originari.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4392 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4392 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza indicata in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
considerato che il primo motivo, con cui il ricorrente ha dedotto la mancata notifica del decreto di citazione in appello dell’imputato, è manifestamente infondato, risultando dagli atti che l’unica elezione di domicilio Effettuata era quella presso il difensore di fiducia (cfr. verbale di convalida dell’arresto), ove è avvenuta la notifica del menzionato decreto, e non essendovi prova, quindi, del diverso domicilio eletto, indicato in ricorso;
rilevato che il motivo concernente il giudizio di responsabilità per il reato ascritto è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr.: pagine 2 e 3 della sentenza impugnata);
considerato che le censure formulate nella memoria depositata in ordine all’affermazione della responsabilità sono reiterative di quelle proposte nel ricorso e per esse vale quanto sopra rilevato;
considerato, inoltre, che le deduzioni sulla mancata applicazione di una sanzione sostitutiva, contenute nella memoria depositata, non possono essere esaminate perché proposte solo nell’anzidetta memoria e non connesse con i motivi del ricorso, dovendosi ribadire che i motivi nuovi di impugnazione devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investit dall’impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (cfr. Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Comitini, Rv. 262343 – 01);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000), della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M1.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/11/2023