Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29758 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29758 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato il 26/01/1967
NOME COGNOME nato il 29/03/1967
Intaso di diffamb a Presente Provvadiment) Mettere le generanta e di d’i dati identificativi I norma dell’ar, 52 48. 196/03 in qufblin disposti d’ufficio Dà richiesta di parta imposto dafla legge avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i ricorsi di NOME e NOME COGNOME imputati del reato di maltrattamenti nei confronti della moglie e delle figlie di NOMECOGNOME e lettala memoria
difensiva.
Osservato che i motivi n. 1, 2 e 5 dei ricorsi, proposti con un unico atto dal medesimo difensore – aventi ad oggetto la responsabilità degli imputati, la
sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, nonchè la determinazione della provvisionale – sono generici al confronto con l’articolata valutazione, compiuta
dai giudici di appello, delle dinamiche familiari raccontate delle persone offese, e che avevano trovato riscontro nelle dichiarazioni di una insegnante delle minori e
nel certificato medico attestanti le lesioni perpetrate ai danni di NOME COGNOME nonché
della quantificazione della somma dovuta a titolo di provvisionale. (pag.7-8).
La puntuale motivazione sulla sussistenza degli estremi del reato di cui all’art. 572
cod. pen. consente di ritenere superato il motivo n. 3, con il quale si chiede il riconoscimento della fattispecie di cui all’art.571 cod. pen.
Il motivo n. 4 è manifestamente infondato. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale
tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente
motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931).
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/03/2025.