Inammissibilità Ricorso Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio delle conseguenze derivanti dalla dichiarazione di inammissibilità ricorso Cassazione. Questo tipo di provvedimento, sebbene di natura procedurale, ha impatti concreti e significativi per chi intraprende la via del giudizio di legittimità. Analizzeremo una decisione della Suprema Corte che chiude il percorso giudiziario di un cittadino, condannandolo a sanzioni economiche.
Il Caso in Breve
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catania. L’appellante ha cercato di ottenere una revisione della decisione precedente portando il caso davanti alla Corte di Cassazione, il più alto grado della giurisdizione italiana. Tuttavia, il suo tentativo non ha superato il vaglio preliminare di ammissibilità.
La Decisione e l’Inammissibilità Ricorso Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 24867 del 2025, ha posto fine al procedimento in modo definitivo. I giudici supremi hanno dichiarato il ricorso ‘inammissibile’.
Questa decisione significa che la Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente. L’analisi si è fermata a un livello precedente, quello dei requisiti formali e sostanziali che ogni ricorso deve obbligatoriamente possedere per essere esaminato.
Le Conseguenze Economiche per il Ricorrente
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. Al contrario, comporta sanzioni economiche precise. Il ricorrente è stato condannato a:
1. Pagare le spese processuali sostenute nello stesso grado di giudizio.
2. Versare una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, un ente pubblico che finanzia progetti di reinserimento per i detenuti.
Queste sanzioni hanno una duplice funzione: da un lato, ristorano lo Stato dei costi del procedimento; dall’altro, agiscono come deterrente contro la presentazione di ricorsi palesemente infondati o privi dei requisiti di legge.
Le Motivazioni
Sebbene l’ordinanza sia molto sintetica e non espliciti i motivi specifici dell’inammissibilità nel caso concreto, possiamo delineare le ragioni generali per cui un ricorso in Cassazione viene respinto in questa fase. L’inammissibilità può derivare da vizi di forma, come la mancata sottoscrizione da parte di un avvocato abilitato al patrocinio in Cassazione, o dalla presentazione fuori dai termini di legge. Più frequentemente, essa è legata a vizi sostanziali, come la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge (ad esempio, violazione di legge o vizio di motivazione) o la proposizione di censure che richiederebbero una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione, che è giudice di legittimità e non di merito.
Le Conclusioni
L’ordinanza analizzata ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’accesso alla Corte di Cassazione è soggetto a regole rigorose. L’inammissibilità del ricorso in Cassazione non è solo un ostacolo procedurale, ma una sanzione per il mancato rispetto di tali regole, con conseguenze economiche dirette per il ricorrente. Questo provvedimento serve da monito sull’importanza di affidarsi a una difesa tecnica qualificata e di valutare attentamente la sussistenza dei presupposti legali prima di adire la Suprema Corte, al fine di evitare esiti sfavorevoli e costi aggiuntivi.
Cosa ha deciso la Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza quindi esaminare le ragioni di merito presentate dal ricorrente.
Quali sono state le conseguenze economiche per la persona che ha presentato il ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa in pratica che un ricorso è dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso non possiede i requisiti minimi, formali o sostanziali, stabiliti dalla legge per poter essere esaminato. Di conseguenza, la Corte non valuta se le richieste del ricorrente siano fondate o meno, ma si limita a respingere l’atto in via preliminare.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24867 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24867 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LENTINI 11 11/07/1983
avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
NOME
N. 10955/25 LOMBARDO
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art.
337 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo dedotto nel ricorso, attinente all’eccessività
della pena irrogata con particolare riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è aspecifico poiché la lettura del
provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (cfr. p.2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,
con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/06/2025