Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16734 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16734 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CODROIPO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a PALMANOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse comune di NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti,
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il provvedimento impugnato e la memoria difensiva trasmessa nell’interesse dei ricorrenti;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivi di profili di criticità già adegu
vagliati e disattesi dai giudici del merito con una motivazione fondata su argomen giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerent
riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche, (
motivazione) contrastata peraltro in termini di evidente inadeguatezza perché non in grado di mettere in discussione il nucleo fondante del ritenuto giudizio di responsabilità (si guar
particolare alle assorbenti valutazioni spese nell’ultimo capoverso di pagina 5 della motivazione rilevato che
. all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibilotil ricorúle
condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 gennaio 2025.