Ricorso in Cassazione Inammissibile: Non Solo una Sconfitta, ma un Costo
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma è un percorso irto di ostacoli procedurali. Non è una terza istanza di merito, ma un giudizio di legittimità. Un’ordinanza recente ci offre lo spunto per analizzare le severe conseguenze economiche derivanti dalla inammissibilità del ricorso in Cassazione, un esito che trasforma una sconfitta processuale in un onere finanziario significativo per il ricorrente.
Il Caso in Esame: un Appello Senza Successo
La vicenda processuale trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Messina. L’imputato, cercando di ribaltare la decisione dei giudici di secondo grado, ha portato il caso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Tuttavia, l’esito non è stato quello sperato.
La Decisione della Suprema Corte
Con una sintetica ordinanza, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha chiuso la questione. Sebbene il testo non espliciti il termine “inammissibile”, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende è la diretta e inequivocabile conseguenza di tale declaratoria. Questa decisione sancisce la definitività della sentenza impugnata e aggiunge una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.
Le ragioni dietro l’Inammissibilità del ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione non riesamina i fatti del processo, ma valuta se la legge sia stata applicata correttamente nei gradi precedenti. Un ricorso viene dichiarato inammissibile per diverse ragioni, tra cui:
* Vizi non consentiti: Vengono sollevate questioni di merito (es. una diversa valutazione delle prove) invece che vizi di legittimità (es. violazione di legge o vizi di motivazione).
* Motivi generici: Il ricorso è formulato in modo vago, senza specificare chiaramente le presunte violazioni di legge o i difetti della sentenza impugnata.
* Mancanza di interesse: Il ricorrente non ha un interesse concreto e attuale all’annullamento del provvedimento.
Questi filtri servono a garantire che solo le questioni giuridicamente rilevanti giungano all’attenzione della Suprema Corte, evitando di congestionare il sistema con appelli dilatori o infondati.
Le Motivazioni
La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende non ha una funzione risarcitoria, ma sanzionatoria e deterrente. Il legislatore ha introdotto questa misura per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o proposti al solo scopo di ritardare l’esecuzione della pena. In questo modo, si tutela l’efficienza della giustizia, penalizzando chi abusa dello strumento processuale del ricorso per Cassazione. La somma, stabilita discrezionalmente dal giudice tenendo conto della gravità della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, serve a responsabilizzare le parti e i loro difensori.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento è un chiaro monito: adire la Corte di Cassazione è un passo che richiede un’attenta valutazione tecnica. L’inammissibilità del ricorso in Cassazione non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche conseguenze economiche tangibili. Per i cittadini, ciò significa affidarsi a professionisti esperti che possano valutare con scrupolo le reali possibilità di successo, basando l’impugnazione su solidi motivi di diritto. Per gli avvocati, rappresenta un richiamo alla responsabilità di non intraprendere azioni legali temerarie che gravano inutilmente sul sistema giudiziario e sul proprio assistito.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, come stabilito nel caso di specie, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
A cosa serve la Cassa delle ammende?
La Cassa delle ammende è un ente pubblico che raccoglie i proventi delle sanzioni pecuniarie processuali, come quella applicata in caso di ricorso inammissibile. I fondi raccolti sono destinati a finanziare programmi di miglioramento delle infrastrutture carcerarie e di reinserimento sociale dei detenuti.
Perché il ricorrente è stato condannato al pagamento di una somma di tremila euro oltre alle spese processuali?
Questa somma non è un risarcimento, ma una sanzione pecuniaria prevista dalla legge per scoraggiare la presentazione di ricorsi infondati, dilatori o temerari. La sua funzione è quella di deterrente, per evitare un abuso dello strumento processuale e non gravare inutilmente sul lavoro della Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17361 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17361 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 04/10/2003
avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale
in relazione all’art. 62
bis cod. pen., è del tutto generico in quanto prospetta
deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggo la richiesta, a fronte di una motivazione inerente al trattamento punitivo sufficiente
e non illogica e di adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10/04/2025
Il onsigliere Estensore