Inammissibilità ricorso Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta un esito procedurale che impedisce alla Suprema Corte di esaminare il merito di una questione. Si tratta di una decisione che ha importanti conseguenze per il ricorrente, non solo processuali ma anche economiche. Un’ordinanza recente ci offre lo spunto per analizzare questo istituto e comprendere i rischi di un’impugnazione non adeguatamente preparata.
I Fatti del Caso
Il caso in esame trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di L’Aquila. Il ricorrente, insoddisfatto della decisione di secondo grado, ha scelto di adire la Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, per far valere le proprie ragioni. L’atto di impugnazione è stato quindi sottoposto al vaglio preliminare della Suprema Corte.
La Decisione della Corte: Focus sull’Inammissibilità Ricorso Cassazione
Con una sintetica ordinanza, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Questa decisione ha comportato due conseguenze dirette e significative per l’individuo che aveva proposto l’impugnazione:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dallo Stato.
2. La condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte, dichiarando l’inammissibilità, non è entrata nel vivo delle questioni sollevate, ma si è fermata a una valutazione preliminare che ha evidenziato vizi insanabili nell’atto di ricorso, tali da precluderne l’esame.
Le Motivazioni
Sebbene l’ordinanza in esame sia estremamente concisa e non espliciti nel dettaglio le ragioni della decisione, possiamo dedurre le motivazioni sulla base della prassi e della normativa vigente in materia. L’inammissibilità del ricorso in Cassazione viene dichiarata quando l’atto presenta difetti specifici, come la mancanza dei requisiti previsti dal codice di procedura penale. Le cause più comuni includono:
* Manifesta infondatezza: I motivi addotti sono palesemente privi di pregio giuridico e non avrebbero alcuna possibilità di accoglimento.
* Motivi non consentiti: Il ricorso si basa su censure che non possono essere fatte valere in sede di legittimità, come la richiesta di una nuova valutazione dei fatti, che è preclusa alla Cassazione.
* Vizi di forma: L’atto non rispetta i requisiti formali richiesti dalla legge per la sua presentazione.
La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende funge da sanzione e da deterrente contro la proposizione di ricorsi temerari o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla Corte di Cassazione è soggetto a regole procedurali rigorose. Un ricorso non può essere un tentativo generico di ottenere una revisione della sentenza, ma deve essere fondato su precisi vizi di legittimità. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione non solo rende definitiva la sentenza impugnata, ma comporta anche un aggravio di costi per il ricorrente. È quindi essenziale, prima di intraprendere questa strada, affidarsi a una consulenza legale esperta per una valutazione approfondita circa la reale sussistenza dei presupposti per un’efficace impugnazione.
Cosa significa quando un ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione perché il ricorso presentava vizi formali, era basato su motivi non consentiti dalla legge o era manifestamente infondato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come stabilito nell’ordinanza in esame.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una somma alla Cassa delle ammende?
Questa condanna è una sanzione prevista dalla legge per i casi di inammissibilità del ricorso in Cassazione. Ha lo scopo di scoraggiare la presentazione di impugnazioni futili o dilatorie, che appesantiscono il lavoro della Suprema Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17374 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17374 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TERAMO il 27/04/1969
avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che i motivi di ricorso, sulla responsabilità e sulla mancata
applicazione dell’attenuante speciale sono formulati in maniera del tutto generica, senza alcun confronto con la decisione impugnata e senza indicazione di alcun
vizio di legittimità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10/04/2025
Il qonsigliere Estensore