Inammissibilità del Ricorso: Cosa Succede Quando la Cassazione lo Dichiara?
L’esito di un processo non è sempre definitivo dopo la sentenza di appello. Una delle ultime strade percorribili è il ricorso alla Corte di Cassazione. Tuttavia, non tutti i ricorsi vengono esaminati nel merito. Un’ordinanza recente ci offre uno spunto per analizzare le severe conseguenze dell’inammissibilità del ricorso, un esito che comporta non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche significative sanzioni economiche.
I Fatti del Caso
Un soggetto, a seguito di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello, ha deciso di presentare ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento o la riforma della decisione di secondo grado, contestandone la legittimità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, dopo aver ricevuto il ricorso e ascoltato la relazione del Consigliere, ha emesso un’ordinanza tanto sintetica quanto perentoria. Il Collegio ha dichiarato il ricorso ‘inammissibile’. Questa decisione ha impedito qualsiasi discussione sul contenuto della sentenza d’appello, che è così diventata definitiva.
Conseguenze dell’inammissibilità del ricorso
La declaratoria di inammissibilità del ricorso non è priva di effetti per chi lo propone. Anzi, le conseguenze sono duplici e di natura economica. La Corte ha infatti condannato il ricorrente a:
1. Pagamento delle spese processuali: si tratta dei costi legati al procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione.
2. Versamento di una somma alla cassa delle ammende: in questo caso, è stata stabilita una sanzione di 3.000,00 euro. Questa somma non va alla controparte, ma a un fondo statale destinato al miglioramento del sistema carcerario.
Queste misure hanno una duplice funzione: sanzionare l’abuso dello strumento processuale e scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o privi dei requisiti di legge.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame non entra nel dettaglio delle specifiche ragioni che hanno portato a giudicare il ricorso inammissibile, come spesso accade per questo tipo di provvedimenti. In generale, l’inammissibilità può derivare da molteplici vizi: la presentazione fuori termine, la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge (i cosiddetti ‘vizi di legittimità’), o il tentativo di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione dei fatti, compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. La decisione della Corte implica che il ricorso proposto non superava questo vaglio preliminare, rendendo superfluo l’esame nel merito.
Le Conclusioni
Questo caso sottolinea un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso in Cassazione è un rimedio straordinario, non una terza istanza di giudizio. La sua proposizione deve essere attentamente ponderata, basandosi su solidi motivi di diritto. Un’impugnazione avventata o tecnicamente carente non solo non porta al risultato sperato, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche rilevanti, come la condanna alle spese e al versamento di una sanzione alla cassa delle ammende. La decisione della Cassazione, quindi, funge da monito sull’importanza di un approccio rigoroso e professionale all’ultimo grado di giudizio.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito della questione perché il ricorso non rispettava i requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge per essere giudicato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata a pagare le spese del procedimento e a versare una somma di denaro, in questo caso 3.000 euro, a favore della cassa delle ammende.
La dichiarazione di inammissibilità modifica la sentenza precedente?
No, al contrario, la rende definitiva. La sentenza emessa dalla Corte d’Appello diventa irrevocabile e deve essere eseguita.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16247 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16247 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il 07/02/1995
avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
‘1
Ritenuto che le deduzioni sviluppate nei primi due motivi di ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento
del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata
motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e
convergente con quello del Tribunale in merito all’idoneità dell’opposizione all’attività di ufficio;
ritenuto che anche il residuo motivo relativo al concorso formale dei reati contestati di resistenza e lesioni personali è manifestamente infondato
(Sez. 5 n. 3117 del 29/11/2023, Rv. 285846;
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex
art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni
dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 4 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente