Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16189 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16189 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 26/11/2002
avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RG 42320/24 – COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt.
73. comma quinto, d.P.R. 309/1990 e 337 cod. pen.;
Esaminato l’unico motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta l’eccessività
della pena sotto il profilo, nello specifico, dell’individuazione della pena base per la fattispecie di spaccio di lieve entità;
Considerato che, sul punto, la motivazione della Corte d’appello appare
sorretta da adeguata motivazione, avendo i giudici di merito valorizzato il dato ponderale non modesto e la natura della sostanza (circa 40 grammi di
in melius eroina); elementi, questi, che impediscono una rivalutazione
del trattamento sanzionatorio, a fronte anche della riqualificazione del fatto ai
sensi della fattispecie lieve di cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R. 309/1990;
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/04/2025