Inammissibilità Ricorso Cassazione: Analisi e Conseguenze Economiche
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta uno degli esiti più temuti nel processo penale, poiché non solo preclude l’esame nel merito della questione, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente. Una recente ordinanza della Suprema Corte offre un chiaro esempio di questa dinamica, condannando il proponente del ricorso al pagamento delle spese processuali e di una cospicua sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme la vicenda e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Brescia. L’imputato, cercando di far valere le proprie ragioni, ha deciso di adire la Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, per ottenere una revisione del provvedimento a lui sfavorevole.
La Decisione della Corte Suprema
Riunita in camera di consiglio, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso. Tuttavia, l’esame si è arrestato a uno stadio preliminare. I Giudici hanno infatti ritenuto che l’atto mancasse dei requisiti richiesti dalla legge per poter essere discusso nel merito, dichiarandolo quindi inammissibile. Questa decisione ha reso definitiva la sentenza impugnata e ha attivato le conseguenze sanzionatorie previste dalla procedura.
Le Motivazioni: Conseguenze dell’Inammissibilità Ricorso Cassazione
Il provvedimento in esame, pur nella sua concisione, è emblematico. La motivazione della condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria risiede proprio nella dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione. Quando un ricorso viene giudicato inammissibile, significa che la Corte non entra nemmeno nel vivo delle questioni sollevate (la cosiddetta “questione di merito”), ma si ferma a una valutazione preliminare, riscontrando un vizio che ne impedisce la trattazione.
I vizi possono essere di varia natura: dal mancato rispetto dei termini per l’impugnazione alla formulazione di motivi non consentiti dalla legge per il giudizio di legittimità. La legge prevede che, a fronte di un ricorso inammissibile, il ricorrente debba essere condannato non solo a rimborsare allo Stato i costi del procedimento (spese processuali), ma anche a versare una somma alla Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una duplice funzione: da un lato, ristorare l’amministrazione della giustizia per averla inutilmente attivata; dall’altro, disincentivare la proposizione di ricorsi palesemente infondati o presentati senza la dovuta perizia tecnica.
Nel caso specifico, la Corte ha quantificato tale sanzione in quattromila euro, una cifra rilevante che si aggiunge alle spese del procedimento. La decisione evidenzia la serietà del giudizio di Cassazione e il rigore con cui vengono valutati i requisiti di ammissibilità degli atti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La pronuncia analizzata serve come un importante monito. L’accesso alla Corte di Cassazione non è un’ulteriore opportunità per ridiscutere i fatti del processo, ma un rimedio straordinario volto a controllare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito. Affrontare questo grado di giudizio richiede una preparazione tecnica estremamente specializzata.
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione comporta non solo il rigetto delle proprie istanze, ma anche un aggravio economico non indifferente. Pertanto, è fondamentale affidarsi a professionisti esperti che possano valutare con scrupolo le reali possibilità di successo di un’impugnazione, evitando così di incorrere in declaratorie di inammissibilità e nelle relative sanzioni pecuniarie.
Cosa succede quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso penale inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato per legge al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Una dichiarazione di inammissibilità significa che il ricorrente è stato giudicato colpevole dalla Cassazione?
No. La dichiarazione di inammissibilità è una decisione di carattere procedurale. La Corte non esamina il merito della questione (la colpevolezza o innocenza), ma si limita a constatare che il ricorso non possiede i requisiti formali o sostanziali per essere trattato. La sentenza impugnata diventa semplicemente definitiva.
A quanto ammontava la sanzione pecuniaria nel caso specifico descritto dall’ordinanza?
Nel caso in esame, la Corte di Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre al pagamento delle spese processuali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15320 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15320 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MANFREDONIA il 01/01/1973
avverso la sentenza del 27/09/2024 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA
dato avviso alle partil udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rg 39249/24 -Udienza del 26 marzo 2025 -Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Brescia con cui gli è stata applicata la pena ai sensi dell’art 444 cod.proc.pen., in relazion( ai rea
all’art 216,219 e 223 R.D 267/1942.
Ritenuto che il ricorso presentato è inammissibile in quanto risulta del tutto priv motivi di censure, bensì – come esplicitamente chiarito nel ricorso – fatto al solo fine
impedire che l’immediato passaggio in giudicato della sentenza di condi: nna comporti l’emissione dell’ordine di carcerazione.
Rilevato che questa radicale ragione di inammissibilità si affianca a quella legata ai l di cui all’art. 448, comma
2
-bis, cod. proc. pen., secondo cui il pubblico ministe
-o e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per i notivi attinen
all’espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richies:a e sent all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misur a di si
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c( n la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quatt .omila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp( se processua e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 26 marzo 2025
GLYPH
Il consigliere estensore
Il Presidente