Inammissibilità Ricorso Cassazione: Analisi di un’Ordinanza e le Conseguenze Economiche
L’accesso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non tutte le impugnazioni vengono esaminate nel merito. Un’ordinanza recente ci offre lo spunto per analizzare il concetto di inammissibilità ricorso Cassazione, un esito che comporta significative conseguenze economiche per chi lo propone. Comprendere i motivi di tale decisione è fondamentale per valutare l’opportunità di intraprendere questo percorso legale.
I Fatti del Caso Processuale
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino. Il ricorrente, ritenendo ingiusta la decisione di secondo grado, ha deciso di portare la questione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, chiedendone l’annullamento. Si tratta di un percorso tipico, in cui la Cassazione è chiamata a verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con una sintetica ma chiara ordinanza, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente. I giudici hanno dichiarato il ricorso ‘inammissibile’.
Questa decisione ha due importanti conseguenze dirette:
1. La sentenza della Corte d’Appello diventa definitiva: Non essendo stato esaminato nel merito, il ricorso non ha prodotto alcun effetto sulla decisione impugnata, che acquista quindi autorità di cosa giudicata.
2. Sanzioni economiche per il ricorrente: La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in aggiunta, al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso in Cassazione
L’esito di questo procedimento dimostra che presentare un ricorso in Cassazione non è un atto privo di rischi. L’inammissibilità ricorso Cassazione non è un esito neutro, ma una pronuncia che sancisce la non idoneità dell’atto a essere giudicato, comportando sanzioni che mirano a scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate.
Le Motivazioni
Sebbene il testo dell’ordinanza sia estremamente conciso, la declaratoria di inammissibilità si fonda su ragioni procedurali ben precise. Generalmente, un ricorso in Cassazione è inammissibile quando manca dei requisiti specifici richiesti dal codice di procedura penale. Le cause più comuni includono la genericità dei motivi, la proposizione di censure che riguardano il merito dei fatti (non consentite in sede di legittimità), o la mancanza di un reale interesse ad agire.
Nel caso specifico, pur non essendo esplicitate nel dettaglio, è probabile che le argomentazioni del ricorrente siano state ritenute non idonee a criticare efficacemente la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione di legge. Il giudizio di Cassazione, infatti, non è un terzo grado di merito dove si rivalutano le prove, ma un controllo sulla corretta interpretazione e applicazione delle norme giuridiche.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento ribadisce un principio fondamentale: l’impugnazione davanti alla Corte di Cassazione deve essere preparata con estremo rigore tecnico e solo quando sussistono validi motivi di diritto. La sanzione economica della condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende funge da deterrente contro la presentazione di ricorsi avventati. Per i cittadini, questa decisione sottolinea l’importanza di affidarsi a un legale esperto che possa valutare con professionalità le reali possibilità di successo di un ricorso, evitando così non solo la delusione di una pronuncia sfavorevole, ma anche un significativo esborso economico.
Cosa significa quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso non viene esaminato nel merito perché manca dei requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge. La Corte non valuta se il ricorrente abbia ragione o torto, ma si ferma a una valutazione preliminare sulla correttezza dell’atto di impugnazione.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Come stabilito in questa ordinanza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma (in questo caso, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende. Si tratta di una sanzione pecuniaria che si aggiunge ai costi legali.
La Corte ha esaminato il merito della questione in questo caso?
No. La dichiarazione di inammissibilità ha impedito ai giudici di entrare nel merito della vicenda, ovvero di valutare la fondatezza delle critiche mosse dal ricorrente alla sentenza della Corte d’Appello. La decisione impugnata è quindi diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14899 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14899 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a TORINO il 21/06/1956
avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta l’illogicità della
motivazione e l’erronea valutazione delle dichiarazioni rese dalla parte offesa, così
come il secondo, che riguarda la pluralità o l’unicità dei reati commessi con i successivi, indebiti, prelievi, sono indeducibili poiché riproduttivi di profili
censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle
argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nulla sulle spese di parte civile, atteso che le conclusioni da questa rese non hanno fornito alcun concreto contributo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18/02/2025
Il C nsigli re Estensore