Inammissibilità Ricorso Cassazione: Un’Analisi Pratica
L’esito di un processo non sempre si conclude con i gradi di merito. Spesso, la parola fine viene posta dalla Suprema Corte di Cassazione. Tuttavia, l’accesso a questo ultimo grado di giudizio non è automatico e richiede il rispetto di rigorosi requisiti. Un’ordinanza recente ci offre lo spunto per analizzare il concetto di inammissibilità ricorso Cassazione e le sue pesanti conseguenze per chi agisce in giudizio.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli. L’imputato, sperando di ottenere una revisione della decisione a lui sfavorevole, ha adito la Corte di Cassazione, l’organo supremo della giurisdizione italiana.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, dopo aver esaminato il caso, ha emesso un’ordinanza tanto sintetica quanto netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione impedisce alla Corte di entrare nel merito della questione. In pratica, i giudici non hanno valutato se le richieste del ricorrente fossero fondate o meno, ma si sono fermati a un vaglio preliminare, riscontrando la mancanza dei presupposti necessari per procedere.
Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione che si aggiunge ai costi del giudizio.
Le Motivazioni
Sebbene l’ordinanza sia estremamente concisa e non espliciti nel dettaglio le ragioni dell’inammissibilità, questo tipo di provvedimento è tipico della Sezione Settima, che svolge una funzione di “filtro” per i ricorsi. L’inammissibilità viene solitamente dichiarata quando il ricorso è palesemente infondato, ovvero quando le censure mosse alla sentenza impugnata sono generiche, ripetitive di argomenti già respinti o tentano di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione dei fatti, compito che spetta invece ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Il ricorso per Cassazione, infatti, è un mezzo di impugnazione limitato al solo controllo sulla corretta applicazione della legge (errores in iudicando) e sul rispetto delle norme processuali (errores in procedendo).
Le Conclusioni
La decisione in esame ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento: l’accesso alla Corte di Cassazione è un rimedio straordinario, non una terza istanza di giudizio. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione non è un mero tecnicismo, ma una sanzione processuale che comporta conseguenze economiche rilevanti per il ricorrente. Questo caso serve da monito sull’importanza di affidarsi a una difesa tecnica qualificata, in grado di valutare attentamente i presupposti di un ricorso e di redigerlo nel pieno rispetto dei canoni formali e sostanziali imposti dal codice di procedura penale, al fine di evitare un esito sfavorevole e ulteriori oneri finanziari.
Cosa significa quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione perché l’atto di ricorso manca dei requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge per poter essere giudicato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
Perché la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza così breve senza motivazioni dettagliate?
L’ordinanza è un provvedimento che risolve questioni procedurali. In questo caso, essendo un’evidente causa di inammissibilità valutata dalla sezione ‘filtro’, la Corte può emettere un provvedimento sintetico che si limita a dichiarare l’inammissibilità e a statuire sulle conseguenze economiche, senza dover argomentare nel dettaglio ragioni già implicite nella natura del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13691 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13691 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a MARIGLIANO il 10/05/1958
avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso di COGNOME Pasquale
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce il difetto di motivazione è gene
in quanto privo di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata; che, infatti, il
è inammissibile per genericità dei motivi allorché gli stessi non contengono la preci prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16
02/03/2010, COGNOME, Rv. 246980);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/03/2025