Inammissibilità Ricorso Cassazione: Analisi di un’Ordinanza e le Sue Conseguenze Economiche
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta uno degli esiti più temuti per chi decide di impugnare una sentenza fino all’ultimo grado di giudizio. Non significa solo vedere la propria istanza respinta senza un esame nel merito, ma comporta anche conseguenze economiche significative. Un’ordinanza recente della Suprema Corte offre uno spaccato chiaro di questa realtà procedurale.
I Fatti del Caso: Un Appello Respinto
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un cittadino avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli. Il ricorrente, evidentemente insoddisfatto della decisione di secondo grado, ha tentato di ottenere un annullamento o una riforma della stessa rivolgendosi ai giudici di legittimità. Il procedimento ha seguito il suo corso, con la notifica dell’avviso alle parti e la relazione del Consigliere designato, per poi giungere alla decisione finale in camera di consiglio.
La Decisione della Corte Suprema di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con un’ordinanza emessa in data 14 aprile 2025, ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente in modo netto e perentorio. La Corte ha dichiarato il ricorso ‘inammissibile’.
Questa declaratoria ha avuto due conseguenze dirette e onerose per l’individuo:
1. La condanna al pagamento di tutte le spese processuali sostenute.
2. La condanna al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende, un ente che finanzia progetti per il recupero dei detenuti.
Le conseguenze economiche dell’inammissibilità ricorso Cassazione
La decisione evidenzia come un ricorso non adeguatamente fondato non solo non porti al risultato sperato, ma aggravi la posizione del ricorrente con un esborso economico non trascurabile. La condanna alla Cassa delle ammende ha una funzione sanzionatoria e dissuasiva, volta a scoraggiare impugnazioni presentate con leggerezza o per scopi meramente dilatori.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame è estremamente sintetica e non esplicita le ragioni specifiche che hanno condotto alla declaratoria di inammissibilità. Tuttavia, nella prassi della procedura penale, le cause più comuni di inammissibilità del ricorso in Cassazione sono riconducibili a vizi di forma o di sostanza. Tra questi, i più frequenti sono:
* Mancanza dei requisiti di legge: Il ricorso potrebbe non rispettare le formalità previste dal codice di procedura penale.
* Motivi non consentiti: Spesso i ricorsi vengono dichiarati inammissibili perché, invece di denunciare violazioni di legge (l’unico compito della Cassazione), tentano di ottenere un nuovo giudizio sui fatti, una valutazione che spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
* Genericità dei motivi: I motivi di ricorso devono essere specifici e indicare con chiarezza quali norme si assumono violate e perché. Un’impugnazione generica o vaga è destinata all’inammissibilità.
La decisione di condannare il ricorrente alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende è una conseguenza automatica prevista dalla legge in caso di inammissibilità, a meno che non si dimostri che la parte non abbia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Le Conclusioni
L’ordinanza analizzata serve come un importante monito sulle implicazioni di un’impugnazione davanti alla Corte di Cassazione. La decisione di intraprendere questa strada deve essere ponderata attentamente, con l’assistenza di un legale esperto, per valutare la reale sussistenza di vizi di legittimità nella sentenza impugnata. Un ricorso infondato non solo rende definitiva la condanna precedente, ma aggiunge un ulteriore carico economico, confermando la severità del sistema nel sanzionare l’abuso dello strumento processuale.
Cosa succede quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento.
Oltre alle spese processuali, quali altre somme può essere condannato a pagare chi presenta un ricorso inammissibile?
In base al provvedimento esaminato, oltre al pagamento delle spese processuali, il ricorrente è stato condannato a versare la somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria.
La decisione di inammissibilità entra nel merito della questione giuridica sollevata?
No, la declaratoria di inammissibilità è una decisione di carattere procedurale. Significa che il ricorso non possiede i requisiti minimi richiesti dalla legge per essere esaminato, e quindi i giudici non si pronunciano sulla fondatezza o meno dei motivi sollevati dal ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17610 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17610 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 17/05/1982
avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso di COGNOME Luigi
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine all
ritenuta responsabilità, è generico in quanto privo di effettiva censura nei confronti de decisione impugnata, essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato; che, infatti, il
ricorso è inammissibile per genericità dei motivi allorché gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851
02/03/2010, COGNOME, Rv. 246980);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/04/2025