Inammissibilità Ricorso in Cassazione: Analisi e Conseguenze di una Recente Ordinanza
L’esito di un processo penale non si conclude sempre con una sentenza di merito. Spesso, il percorso giudiziario si interrompe per ragioni procedurali, come nel caso di inammissibilità del ricorso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare le severe conseguenze di questa declaratoria, che non solo rende definitiva la condanna ma comporta anche oneri economici significativi per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo. L’imputato, cercando di ottenere una riforma della decisione a lui sfavorevole, ha adito la Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. La Settima Sezione Penale della Corte è stata chiamata a valutare preliminarmente la sussistenza dei requisiti di legge per poter procedere all’esame del merito del ricorso.
La Decisione della Corte: Focus sull’Inammissibilità del Ricorso
All’udienza del 21 marzo 2025, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza con cui ha posto fine al procedimento. La decisione è stata netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Questa statuizione impedisce alla Corte di entrare nel vivo delle questioni sollevate dal ricorrente. Invece di valutare se i motivi di appello fossero fondati o meno, i giudici si sono fermati a un vaglio preliminare, riscontrando la mancanza dei presupposti necessari per la trattazione. La conseguenza diretta è che la sentenza della Corte d’Appello di Palermo è divenuta definitiva e irrevocabile.
Le Motivazioni
L’ordinanza in commento è un provvedimento sintetico che si limita a dichiarare l’inammissibilità senza esplicitare nel dettaglio le ragioni specifiche, come è prassi per questo tipo di decisioni emesse dalla Sezione “filtro” della Corte. Tuttavia, in termini generali, l’inammissibilità del ricorso viene dichiarata quando l’atto di impugnazione presenta vizi che ne impediscono l’esame. Le cause possono essere molteplici: la presentazione del ricorso fuori dai termini di legge, la mancanza di motivi specifici richiesti dal codice di procedura penale (i motivi devono essere chiari, pertinenti e non possono riguardare una semplice rivalutazione dei fatti già giudicati), oppure la proposizione di questioni non consentite in sede di legittimità. In sostanza, la Corte non ha potuto esaminare il caso nel merito perché l’atto introduttivo non superava il vaglio preliminare di ammissibilità.
Le Conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono severe per il ricorrente. Oltre alla conferma della condanna, la declaratoria di inammissibilità ha comportato due ulteriori conseguenze economiche. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di Cassazione. In secondo luogo, il versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Quest’ultima è una sanzione pecuniaria prevista dalla legge per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. La decisione, quindi, non solo cristallizza la posizione giuridica del condannato, ma funge anche da monito sull’importanza di redigere ricorsi per Cassazione che siano tecnicamente ineccepibili e fondati su solidi motivi di diritto.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione nel caso esaminato?
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, senza entrare nel merito delle questioni sollevate.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa, in pratica, che un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che il ricorso non possedeva i requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge per essere esaminato dalla Corte. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva e non può più essere messa in discussione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13641 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13641 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 21/03/1984
avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi generici, connotati da un mero dissenso rispetto ai punti della decisione oggetto di censura (configurabilità del reato, dini
della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenu generiche, e trattamento sanzionatorio) e, comunque, meramente riproduttivi delle medesime
doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine da 2 a 6);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle
ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 marzo 2025
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