Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19369 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19369 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CAVA DE TIRRENI il 24/11/1991
avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che con sentenza depositata in data 17 settembre 2024 la Corte di
appello di Salerno ha confermato la precedente sentenza del 29 febbraio 2024
202 con cui il Tribunale diN era. ferlore.ave condannato NOME COGNOME alla pena di mesi 10 di reclusione, con beneficio della sospensione condizionale
della pena, avendolo ritenuto colpevole del fatto a lui attribuito riqualificato ai sensi dell’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990;
che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio
di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell’invocato art. 131
bis cod. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto il motivo in esso
contenuto risulta affetto da eccessiva genericità essendosi limitato il ricorrente bis
a censurare la mancata applicazione dell’art. 131
cod. pen. omettendo di indicare quali elementi favorevoli al proprio assunto difensivo avrebbe omesso
di valutare o valutato erroneamente la Corte territoriale;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché
rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma,