Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19363 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19363 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MAZARA DEL VALLO il 26/08/1955
avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che con sentenza depositata in data 24 luglio 2024 la Corte di appello
di Palermo ha confermato la precedente sentenza del 30 novembre 2022 con cui il Tribunale di Marsala aveva condannato NOME NOME alla pena di anni
1 e mesi 8 di reclusione avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto;
che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo e, di conseguenza, la mancata assoluzione dell’imputato il quale avrebbe commesso
la condotta contestata per errore scusabile.
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto il motivo in esso
contenuto si pone in contrasto con l’orientamento secondo cui l’errore incorso su norma penale incriminatrice, ovvero su norma integratrice del precetto
penale, non è scusabile;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché
rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma,