Inammissibilità Ricorso in Cassazione: Analisi e Conseguenze di un Provvedimento
L’inammissibilità del ricorso per Cassazione rappresenta uno degli esiti più comuni e al contempo significativi nel panorama della giustizia penale. Questo esito non entra nel merito della questione, ma blocca l’appello sul nascere per vizi procedurali o di forma. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre lo spunto per analizzare le dirette conseguenze di una tale pronuncia, in particolare gli oneri economici a carico del ricorrente.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Respinto in Partenza
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. L’imputato, tramite il suo legale, ha tentato di portare il caso all’attenzione della Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio in Italia. Tuttavia, l’esame preliminare della Corte ha portato a una decisione netta, formalizzata con un’ordinanza.
L’Inammissibilità del Ricorso e le Sue Cause
L’inammissibilità del ricorso è una sanzione processuale che scatta quando l’atto di impugnazione non rispetta i requisiti previsti dalla legge. Sebbene l’ordinanza in esame non espliciti le ragioni specifiche, le cause più frequenti includono:
* Mancanza di motivi specifici: Il ricorso si limita a contestare genericamente la sentenza precedente senza indicare con precisione le violazioni di legge.
* Proposizione di questioni di fatto: La Cassazione è giudice di legittimità, non di merito. Non può rivalutare i fatti del processo, ma solo verificare la corretta applicazione delle norme giuridiche.
* Vizi di forma o procedurali: Errori nella presentazione dell’atto, mancato rispetto dei termini, o altre irregolarità procedurali.
Quando la Corte rileva uno di questi vizi, emette un’ordinanza con cui dichiara inammissibile il ricorso, senza neanche procedere alla discussione nel merito delle questioni sollevate.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base di una declaratoria di inammissibilità del ricorso sono intrinsecamente legate alla funzione stessa della Corte di Cassazione. L’obiettivo è quello di garantire un’uniforme interpretazione della legge e di non appesantire il sistema giudiziario con appelli palesemente infondati o proposti in modo errato. La decisione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria è una conseguenza diretta e automatica prevista dal codice di procedura penale. Questa sanzione ha una duplice funzione: da un lato, ristorare lo Stato delle spese sostenute per un procedimento inutile; dall’altro, fungere da deterrente contro la proposizione di ricorsi avventati o dilatori.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
In conclusione, l’ordinanza analizzata, pur nella sua estrema sinteticità, illustra chiaramente le conseguenze economiche negative che derivano da un ricorso per Cassazione dichiarato inammissibile. Il ricorrente non solo vede svanire la possibilità di una revisione della propria condanna, ma è anche obbligato a sostenere i costi del procedimento e a versare una somma significativa alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce l’importanza di una redazione attenta e tecnicamente ineccepibile dei ricorsi, evidenziando come l’accesso all’ultimo grado di giudizio sia subordinato al rigoroso rispetto delle regole procedurali.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile per vari motivi, tra cui la mancanza di motivi specifici di diritto, la proposizione di questioni di fatto (che la Cassazione non può riesaminare) o la presenza di vizi di forma e procedurali.
Qual è la conseguenza economica per chi presenta un ricorso inammissibile?
La conseguenza economica, come stabilito nel caso di specie, è la condanna al pagamento di tutte le spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18929 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18929 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VENARIA REALE il 31/12/1991
avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che lamenta la nullità della sentenza
per inosservanza dell’art. 129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen
in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non
consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la rilevato,
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 aprile 2025.