Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18489 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18489 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a MARINA DI GIOIOSA IONICA il 09/01/1947
avverso la sentenza del 16/05/2024 del TRIBUNALE di RAGIONE_SOCIALE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza del Tribunale di Locri del 16 maggio 2024, con cui
NOME COGNOME è stato condannato alla pena di 8.000 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 5, lett. b), e 6 della legge n. 283 del 1962, fatto accertato in
di Gioiosa Jonica il 22 novembre 2021.
Rilevato che i due motivi di ricorso, con i quali si censura, in termini sovrapponibili, il tra sanzionatorio, con particolare riferimento al diniego delle attenuanti generiche (primo motiv
al discostamento della pena dal minimo edittale (secondo motivo), sono manifestamente infondati, non confrontandosi il ricorso con le pertinenti considerazioni della sentenza impugn
(pag. 5), in cui è stata rimarcata l’adeguatezza della pena irrogata al ricorrente, peraltr eccessiva (euro 8.000 di ammenda), non consentendo una mitigazione del trattamento
sanzionatorio i numerosi precedenti specifici a carico di COGNOME, sintomatici dell’abitualità
condotta, e le ravvisate macroscopiche carenze igieniche nella conservazione del prodotto ittico
Osservato che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non s consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’8 novembre 2024.