Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29982 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29982 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 17/12/2003
avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di BARI
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udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall’imputato;
considerato che ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n.
del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi d essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della
Cassazione;
considerato che, alla luce di quanto sopra, le sezioni unite di questa Corte
(n. 8914 del 21
dicembre 2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272010), hanno in coerenza rimarcato che il ricorso pe cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto personalmente dalla
parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nel speciale della Corte di cassazione in ragione della peculiare natura e dell’elevato live
complessità tecnica del giudizio di legittimità;
considerato, infine, che alla declaratoria della rilevata ragione di inammissib riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 591 comma 1 lettera a) cod. proc. pen. si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall’art. 610, comma 5 bis, dello stesso codic che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., nei termini di cui al dispositivo che segue
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 aprile 2025 .