Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
La Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, con il compito di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Tuttavia, l’accesso a questo giudizio è soggetto a rigidi requisiti. Un’ordinanza recente della Settima Sezione Penale mette in luce le conseguenze dirette della presentazione di un gravame privo dei presupposti di legge, dichiarando l’inammissibilità del ricorso e comminando una sanzione pecuniaria. Analizziamo la decisione per comprenderne la portata e le implicazioni.
Il Caso in Esame: Un Ricorso contro la Sentenza d’Appello
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo in data 15 maggio 2024. L’imputato, cercando di ottenere una riforma della decisione di secondo grado, ha adito la Suprema Corte di Cassazione. Il caso è stato assegnato alla Settima Sezione Penale, un organo che svolge un ruolo cruciale di ‘filtro’ per i ricorsi, valutandone in via preliminare l’ammissibilità prima che possano essere discussi nel merito.
La Decisione della Suprema Corte: la Sanzione per l’Inammissibilità del Ricorso
Con un’ordinanza emessa il 21 febbraio 2025, la Corte di Cassazione ha posto fine al percorso processuale del ricorrente. L’esito non è stato una pronuncia sul merito della questione, bensì una dichiarazione di inammissibilità. Questa statuizione impedisce alla Corte di esaminare le ragioni poste a fondamento dell’impugnazione.
La conseguenza di tale declaratoria non è neutra: il provvedimento ha condannato il ricorrente al pagamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Si tratta di una sanzione pecuniaria prevista dal codice di procedura penale proprio per i casi in cui il ricorso viene giudicato inammissibile, con lo scopo di scoraggiare impugnazioni pretestuose o palesemente infondate che gravano inutilmente sul sistema giudiziario.
Le Motivazioni
Sebbene il testo dell’ordinanza non espliciti le ragioni specifiche che hanno condotto alla decisione, è possibile delineare le cause tipiche che portano a una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Generalmente, un ricorso in Cassazione è inammissibile quando:
* Vengono dedotti motivi non consentiti dalla legge: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che non si può chiedere alla Corte di rivalutare i fatti del processo, ma solo di verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e di procedura.
* I motivi sono manifestamente infondati: quando le argomentazioni del ricorrente appaiono, fin da una prima analisi, prive di qualsiasi fondamento giuridico.
* Mancano i requisiti formali: ad esempio, il ricorso è stato presentato fuori termine, non è stato sottoscritto da un difensore abilitato o è privo della necessaria specificità nell’indicare le violazioni di legge e le ragioni della richiesta.
La Settima Sezione Penale è specificamente deputata a questo tipo di valutazione preliminare, agendo come un filtro per garantire che solo i ricorsi meritevoli di approfondimento giungano alla discussione pubblica.
Le Conclusioni
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’impugnazione non è un diritto esercitabile senza limiti. Il ricorso per Cassazione, in particolare, deve essere redatto con estremo rigore tecnico e giuridico, concentrandosi esclusivamente su questioni di legittimità. L’esito di questo caso serve da monito: un ricorso superficiale o dilatorio non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche negative per chi lo propone. La condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende non è solo una sanzione per il singolo, ma un meccanismo a tutela dell’efficienza della giustizia, volto a scoraggiare l’abuso dello strumento processuale.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. Il ricorrente, oltre a non ottenere la revisione della sentenza impugnata, viene di norma condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una somma alla Cassa delle ammende?
La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende è una sanzione prevista dalla legge come conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in materia penale. Serve a sanzionare l’uso improprio dello strumento dell’impugnazione e a scoraggiare ricorsi dilatori o infondati.
Qual è il ruolo della Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione?
La Settima Sezione Penale ha una funzione prevalente di ‘filtro’. È incaricata di esaminare in via preliminare i ricorsi per valutarne l’ammissibilità, decidendo quali possono procedere a una discussione nel merito presso le altre sezioni e quali, invece, devono essere dichiarati inammissibili con procedura semplificata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22135 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22135 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a RIBERA il 10/09/1987
avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 34694/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione );
Esaminati i motivi di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità, alla sussistenza del do mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto;
Ritenuti i motivi inammissibili, perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure gi adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa
valutazione delle prove, e, dall’altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazi della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025.