Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22945 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22945 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME COGNOME nato a REGGIO CALABRIA il 01/02/1982
avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 61, n. 2,
cod. pen. (capo a), 61, n. 2, 110, 624, 625, n. 2 cod. pen. (capo b), 110, 614 cod. pen. (capo c)
considerato che il primo motivo di ricorso – con il quale si lamenta la violazione di l penale e processuale penale in ordine al difetto di condizione di procedibilità (in ordine ai reati
ai capi b. e c.) – è manifestamente infondato poiché l’allegazione difensiva trova smentita negli processuali in quanto dai verbali redatti dalla Questura di Reggio Calabria in data 28 dicembre 201
si trae che NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno separatamente sporto “denuncia/querela”, manifestando espressa volontà punitiva;
considerato che il secondo motivo di ricorso – con cui si denuncia la violazione di leg penale in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nel delitto di furto d’uso di cui all’
comma 1, n. 1, cod. pen. – è manifestamente infondato e generico in quanto, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, finisce col reiterare le allegazioni dedotte con l’atto di ap
disattese dalla Corte, la quale ha escluso che vi fosse stata restituzione da parte dell’impu dell’oggetto della refurtiva (segnatamente, la scala), abbondonato altrove, così rendend un’argomentazione congrua e conforme alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 3104 de 13/10/1989, COGNOME, Rv. 183556 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/03/2025.