Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22820 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22820 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 21/04/1984
avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
t
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia indicata epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 73 DPR 309/1990.
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla affermazione responsabilità.
Il ricorso è inammissibile.
La prospettata censura è generica e aspecifica, riguardando in modo indistinto l valutazione del materiale probatorio da parte dei giudici di merito, non tenendo con
della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. V
allora rammentato che l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnat
e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez
4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, COGNOME; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016,
Rv. 268822, COGNOME).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (C Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e tai versamentnì della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 maggio 2025
Il Cpnsigliere estensore