Inammissibilità Ricorso Cassazione: Analisi di un Caso e Conseguenze Economiche
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una via da percorrere con cognizione di causa e validi motivi. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda che un’impugnazione avventata può portare a conseguenze significative, tra cui la dichiarazione di inammissibilità ricorso Cassazione e pesanti sanzioni economiche. Analizziamo insieme la decisione per comprendere meglio la logica del legislatore e le implicazioni per chi intende adire la più alta corte.
I Fatti del Caso
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari. Il ricorrente, evidentemente insoddisfatto della decisione di secondo grado, ha scelto di impugnarla dinanzi alla Corte di Cassazione, chiedendone la riforma.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere incaricato, ha emesso un’ordinanza dal contenuto netto e inequivocabile. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente, ma si ferma a un livello preliminare, stabilendo che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti minimi per poter essere esaminato.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La declaratoria di inammissibilità non è una mera formalità. Al contrario, essa comporta conseguenze economiche dirette per la parte che ha agito in giudizio. La Corte ha infatti condannato il ricorrente a due pagamenti distinti:
1. Il pagamento delle spese processuali sostenute per il giudizio di Cassazione.
2. Il versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle Ammende.
Questa seconda sanzione ha una natura afflittiva e serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando un principio consolidato, fondato sulla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 186/2000). Secondo tale orientamento, quando l’inammissibilità è riconducibile a una “colpa” del ricorrente, come nel caso di motivi manifestamente infondati o presentati senza la necessaria diligenza, scatta automaticamente la condanna alle spese e al versamento di una somma equitativamente determinata. In questo specifico caso, la somma è stata quantificata in 3.000 euro, ritenuta congrua dalla Corte.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento rappresenta un importante monito. La scelta di impugnare una sentenza in Cassazione deve essere attentamente ponderata, basandosi su motivi solidi e giuridicamente pertinenti. Agire con leggerezza o per scopi meramente dilatori non solo non porta al risultato sperato, ma espone il ricorrente a sanzioni economiche rilevanti. La decisione riafferma il ruolo della Corte di Cassazione come giudice della legittimità e non come un terzo grado di merito, sanzionando l’abuso dello strumento processuale e proteggendo l’efficienza della giustizia.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, se l’inammissibilità è dovuta a sua colpa, anche al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare 3.000 euro alla Cassa delle Ammende?
Il ricorrente è stato condannato a pagare tale somma perché l’inammissibilità del suo ricorso è stata considerata riconducibile a una sua colpa. Questa sanzione ha lo scopo di penalizzare l’uso improprio dello strumento processuale e di scoraggiare ricorsi palesemente infondati.
Qual è il fondamento giuridico della condanna alle spese e alla sanzione?
Il fondamento si basa su un principio consolidato, avallato dalla sentenza n. 186/2000 della Corte Costituzionale, secondo cui l’inammissibilità colpevole del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma determinata in via equitativa dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22768 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22768 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BARI il 09/12/1995
avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari indicata epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 73 DPR 309/1990.
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena.
Il ricorso è inammissibile.
La prospettata censura è del tutto generica e aspecifica, non tenendo conto dell satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. Va allo
rammentato che l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata
quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 d
03/07/2007, Rv. 236945, COGNOME; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822,
COGNOME).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (C Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
processuali e ammende. lal versamentól della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe
Così deciso in Roma il 20 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Il Pres GLYPH te