Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29172 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29172 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il 29/12/2003
avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME –
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Motivi della decisione
Considerato che NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, indicata in epigrafe, che ha confermato
la sentenza di condanna emessa in data 1 febbraio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino in relazione al reato di cui agli artt. 5
e 624
bis cod. pen. (capo 1) e al reato di cui all’art. 651 cod. pen. (capo 2)
commessi in Torino il 7 novembre 2023;
considerato GLYPH
che GLYPH
l’impugnazione GLYPH
risulta
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proposta GLYPH
personalmente dall’imputato, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017,
data in cui è entrata in vigore la I. 23 giugno 2017, n.103 il cui art.1, comma 63, ha modificato l’art.613, comma 1, cod.proc.pen. sopprimendo l’inciso «Salvo che
la parte non vi provveda personalmente,». Tale modifica normativa impone, ora, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da
difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione;
considerato che alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell’art.610, comma
5-bis, cod.proc.pen.,
consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno
2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, segue, a norma dell’art.616 cod.proc.pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.