Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29153 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29153 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LIVORNO il 24/05/1961
avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ,
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Motivi della decisione
Considerato che COGNOME NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, indicata in epigrafe, che ha parzialmente
riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza emessa in data 11 gennaio 202/ dal Tribunale di 4’1
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4%.:A di condanna dell’imputato per i reati di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen. (capo uno) e di cui all’art. 76, comma 3,
d. Igs. n. 159/2011 (capo due), commessi in Lucca il 18 febbraio 2020;
considerato che, con unico motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131
bis cod. pen.;
considerato che il ricorso è aspecifico in quanto sembra ignorare la motivazione sviluppata a pag.6 della sentenza impugnata con riguardo alla causa
ostativa dell’abitualità come definita da Sez. U Tushaj (n. 13681 del 25/02/2016
Rv. 266591 – 01);
considerato, dunque, che il ricorso non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul
contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700
del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME,
Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione);
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 14 luglio 2025
re estensore
Il