Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29102 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29102 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 24/06/1970
avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RG. 13668/25
Ritenuto che il primo motivo di ricorso in merito alla mancata applicazione dell’art. 131-b cod. pen. è inammissibile perché la questione non è stata devoluta davanti alla corte di appello
e neppure sollecitata nelle conclusioni, e secondo la giurisprudenza di legittimità prevalent non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all’a
609, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data de deliberazione della sentenza d’appello (Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789);
ritenuto che anche il secondo motivo è inammissibile rispetto alla motivazione della Corte di appello di Trieste che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente
motivato in merito al trattamento sanzionatorio ed alle ragioni della mancata applicazione della pena sostitutiva richiesta ex art.
20-bis c.p., esprimendo un giudizio negativo sulle prospettive
di emendabilità del condannato attraverso le pene sostitutive per le modalità dei fat considerate sintomatiche di una personalità refrattaria alle regole, di conseguenza si tratta
valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibil una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex
art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Il Pre de e