Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28677 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28677 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASTEL SAN PIETRO TERME il 12/11/1987
avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625, n. 5 cod. pen.;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si denunciano la violazione di leg e il vizio della motivazione posta alla base dell’affermazione di responsabilità dell’imputa
patentemente generico poiché contiene enunciati del tutto assertivi non correlabili al caso di spe
(Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex
616 cod. proc. pen. la art.
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr.
cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) – versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in
euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/04/2025.