Inammissibilità Ricorso Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede il rispetto di precisi requisiti formali e sostanziali. Quando questi non vengono rispettati, si incorre nella cosiddetta inammissibilità ricorso Cassazione, una decisione che non entra nel merito della questione ma che comporta conseguenze economiche significative per chi ha proposto l’impugnazione. Analizziamo un’ordinanza recente per comprendere meglio questo meccanismo.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Respins
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Lecce. Il ricorrente, attraverso il suo legale, ha tentato di contestare la decisione dei giudici di secondo grado davanti alla Suprema Corte. Tuttavia, l’esito non è stato quello sperato.
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha ritenuto che il ricorso non superasse il vaglio preliminare di ammissibilità. Di conseguenza, senza neppure analizzare le ragioni di fondo sollevate dal ricorrente, ha emesso un’ordinanza che chiude definitivamente la vicenda processuale.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La conseguenza più diretta e automatica di questa declaratoria è di natura economica. L’ordinanza in esame applica un principio consolidato nel nostro sistema processuale penale: la parte il cui ricorso è dichiarato inammissibile deve farsi carico dei costi del procedimento che ha inutilmente attivato.
Nello specifico, la legge stabilisce due sanzioni principali:
1. Condanna alle spese processuali: Il ricorrente è tenuto a rimborsare tutte le spese sostenute dallo Stato per la gestione del procedimento in Cassazione.
2. Versamento alla Cassa delle ammende: Viene imposto il pagamento di una somma di denaro a favore di un ente specifico, la Cassa delle ammende, che finanzia programmi di recupero per i detenuti. L’importo viene stabilito discrezionalmente dalla Corte in base a criteri di equità e, nel caso di specie, è stato fissato in quattromila euro.
Questa duplice sanzione ha lo scopo di disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente infondati, dilatori o privi dei requisiti tecnici richiesti, che sovraccaricano inutilmente il lavoro della Suprema Corte.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni dell’ordinanza sono concise e si concentrano esclusivamente sull’aspetto procedurale. La Corte non entra nel merito della sentenza della Corte d’Appello, poiché il ricorso è stato fermato prima. La motivazione principale risiede nel fatto che, una volta accertata l’inammissibilità, la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria è una conseguenza diretta e obbligatoria prevista dalla legge. I giudici hanno ritenuto la sanzione di quattromila euro ‘conforme a giustizia’, indicando che tale misura è stata valutata come equa e proporzionata alla situazione.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla Corte di Cassazione è un rimedio straordinario e non un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. La declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione non è una semplice formalità, ma un atto che comporta severe conseguenze economiche. Per i cittadini, ciò significa che la decisione di impugnare una sentenza deve essere attentamente ponderata insieme al proprio legale, assicurandosi che sussistano validi motivi di diritto e che l’atto sia redatto nel pieno rispetto delle norme procedurali, per evitare di incorrere in sanzioni che possono rivelarsi molto onerose.
Quali sono le conseguenze automatiche quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La legge prevede che la dichiarazione di inammissibilità comporti la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
A quanto ammonta la somma che il ricorrente è stato condannato a pagare alla Cassa delle ammende in questo caso?
In questo caso specifico, la Corte di Cassazione ha stabilito che la somma da versare alla Cassa delle ammende è di quattromila euro.
La Corte di Cassazione ha esaminato il merito della questione sollevata dal ricorrente?
No, la dichiarazione di inammissibilità significa che il ricorso non aveva i requisiti formali o sostanziali per essere esaminato nel merito. Pertanto, i giudici non sono entrati nel vivo della questione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26285 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26285 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MANDURIA il 21/08/1974
avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 33)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il difensore di NOME COGNOME ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha rideterminato la pena irrogata in
primo grado, sull’accordo delle parti, a mente dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
Le censure proposte nel ricorso in disamina sono inammissibili, poiché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è
ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al
contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni d
proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione
inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prev dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 – 01), condizioni nel caso non ricorrenti.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 luglio 2025