Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando l’Appello si Ferma
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta uno degli esiti più comuni e al contempo più severi nel percorso della giustizia penale. Significa che l’impugnazione non supera il vaglio preliminare della Suprema Corte e non viene nemmeno esaminata nel merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare le conseguenze pratiche di questa declaratoria, in particolare la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano nel novembre 2024. L’imputato, cercando di ottenere una riforma della decisione a lui sfavorevole, ha adito la Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio del sistema giudiziario italiano. La Suprema Corte, riunitasi in udienza nell’aprile 2025, ha esaminato il ricorso proposto.
La Decisione della Corte di Cassazione
L’esito, come anticipato, è stato una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Sebbene il testo dell’ordinanza sia estremamente sintetico, la decisione è inequivocabile. La Corte non è entrata nel merito delle ragioni del ricorrente, ma si è fermata a una valutazione preliminare che ha giudicato l’impugnazione non meritevole di essere discussa. La conseguenza diretta e tangibile di questa decisione è stata la condanna del ricorrente al pagamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza in esame non esplicita le ragioni specifiche dell’inammissibilità. Tuttavia, nella prassi della procedura penale, le cause possono essere molteplici. Tipicamente, un ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile quando:
* È presentato per motivi non consentiti dalla legge: il ricorso in Cassazione può essere proposto solo per violazioni di legge (errores in iudicando o in procedendo) e non per riesaminare i fatti del processo, competenza riservata ai giudici di primo e secondo grado.
* Manca di specificità: i motivi del ricorso devono essere chiari, specifici e pertinenti, indicando precisamente le parti del provvedimento impugnato e le norme che si ritengono violate.
* È presentato fuori termine o senza rispettare le formalità previste dalla legge.
La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende funge da sanzione processuale, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il lavoro della Suprema Corte.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
Le implicazioni di una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione sono significative. In primo luogo, la sentenza impugnata diventa definitiva e irrevocabile. Ciò significa che la condanna o l’assoluzione decisa dalla Corte d’Appello non può più essere messa in discussione. In secondo luogo, scatta la sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Questo importo non è una multa legata al reato, ma una sanzione per aver adito la Corte con un ricorso giudicato non ammissibile. La decisione, pertanto, serve come monito sull’importanza di un approccio tecnico e rigoroso nella redazione dei ricorsi per Cassazione, affidandosi sempre a difensori specializzati in materia.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La sentenza impugnata diventa definitiva e non può più essere modificata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
A quanto ammonta la sanzione pecuniaria nel caso esaminato?
Nel caso specifico, la Corte di Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento della somma di tremila euro.
Qual è lo scopo della Cassa delle ammende?
È un ente pubblico che utilizza i fondi derivanti dalle sanzioni pecuniarie, come quella in oggetto, per finanziare progetti volti al reinserimento sociale dei detenuti e al miglioramento delle condizioni delle strutture carcerarie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29802 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29802 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 23/09/1978
avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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R.G. n. 2533/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all’art. 391 ter co
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuti motivi inammissibili in ragione non soltanto della celebrazione del processo ne forme del giudizio abbreviato, ma anche della valutazione compiuta dalla Corte in ordine al
richieste di integrazione probatoria, con la quale l’imputato non si confronta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025.