Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando la Scelta dell’Avvocato è Decisiva
L’esito di un processo non dipende solo dal merito della questione, ma anche dal rigoroso rispetto delle norme procedurali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione lo dimostra chiaramente, dichiarando l’inammissibilità del ricorso per cassazione presentato da un’imputata. La ragione non risiede in un errore di valutazione dei fatti, ma in un vizio formale cruciale: il difensore non era abilitato a patrocinare dinanzi alla Suprema Corte. Questo caso serve da monito sull’importanza di affidarsi a professionisti qualificati per ogni grado di giudizio.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso, inizialmente qualificato come appello e poi convertito in ricorso per cassazione, presentato da una cittadina avverso una sentenza emessa dal Giudice di Pace. L’obiettivo era contestare la decisione di primo grado dinanzi a un’autorità giudiziaria superiore. Tuttavia, il percorso del ricorso si è interrotto bruscamente prima ancora di poter entrare nel vivo della discussione.
La Questione Giuridica: I Requisiti per il Patrocinio in Cassazione
Il fulcro della decisione della Corte risiede in una norma specifica del codice di procedura penale: l’articolo 613, comma 1. Questa disposizione stabilisce, a pena di inammissibilità, un requisito fondamentale: l’atto di ricorso per cassazione, così come le memorie e i motivi nuovi, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito “albo speciale della corte di cassazione”.
Questo albo non è una mera formalità, ma un registro che attesta la particolare qualificazione ed esperienza di un avvocato, ritenuta necessaria per poter affrontare la complessità tecnica dei giudizi dinanzi alla Suprema Corte, dove si discutono prevalentemente questioni di legittimità e corretta interpretazione delle norme.
Le Motivazioni della Decisione sull’Inammissibilità del Ricorso per Cassazione
La Corte di Cassazione, nel suo provvedimento, ha agito con un controllo preliminare, come previsto dalla procedura de plano (senza udienza pubblica). I giudici hanno rilevato che il ricorso era stato sottoscritto da un avvocato che, a seguito di una verifica effettuata sul sito ufficiale del Consiglio Nazionale Forense, non risultava iscritto al predetto albo speciale.
Questa mancanza costituisce una causa di inammissibilità insanabile. Non è un errore che può essere corretto in un secondo momento. La Corte, pertanto, non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile, senza scendere nell’analisi dei motivi per cui l’imputata aveva deciso di impugnare la sentenza del Giudice di Pace. La conseguenza diretta di tale declaratoria è stata la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a titolo sanzionatorio.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
La decisione in esame, pur nella sua sinteticità, offre una lezione fondamentale per chiunque intenda intraprendere un’azione legale. La scelta del difensore è un passo cruciale che va oltre il semplice rapporto di fiducia. È indispensabile verificare che il professionista incaricato possieda tutte le qualifiche specifiche richieste per il tipo di giudizio che si intende affrontare.
In particolare, quando si arriva al grado di giudizio più alto, come quello dinanzi alla Corte di Cassazione, è obbligatorio affidarsi a un avvocato “cassazionista”. Un errore su questo punto, come dimostra il caso, non solo impedisce la difesa dei propri diritti nel merito, ma comporta anche significative conseguenze economiche. La giustizia, infatti, si fonda tanto sulla sostanza quanto sulla forma, e ignorare quest’ultima può precludere ogni possibilità di successo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza essere discusso nel merito?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’avvocato che lo ha sottoscritto non era iscritto all’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione, un requisito obbligatorio previsto dalla legge a pena di inammissibilità.
Qual è la base normativa di questa decisione?
La decisione si fonda sull’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, il quale stabilisce che gli atti di ricorso per cassazione devono essere firmati da difensori iscritti nell’apposito albo speciale.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36478 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36478 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/04/2021 del GIUDICE DI PACE di FERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione (atto di appello convertito in ricorso pe cassazione) contro il provvedimento indicato in intestazione;
Rilevato che si procede de plano;
Rilevato che il ricorso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall’art. 613, comma cod. proc. pen. secondo cui “l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono esse sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della cassazione”, mentre nel caso in esame l’AVV_NOTAIO, da ricerca effettuata sul sito RAGIONE_SOCIALE, non risulta iscritta a tale albo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2025.