Inammissibilità Ricorso Cassazione: Le Regole dell’Art. 581 c.p.p.
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce i rigorosi paletti procedurali per l’accesso al giudizio di legittimità, confermando che la violazione delle nuove norme sulle impugnazioni conduce a una inevitabile declaratoria di inammissibilità ricorso cassazione. Il caso in esame offre uno spunto prezioso per comprendere due aspetti cruciali: i requisiti formali dell’appello, estesi anche al ricorso in Cassazione, e i limiti del sindacato della Suprema Corte sulla valutazione delle circostanze attenuanti generiche.
Il Contesto del Ricorso: Una Duplice Censura
Il ricorrente si era rivolto alla Corte di Cassazione impugnando una sentenza della Corte di Appello di Firenze. I motivi del ricorso erano principalmente due. Il primo sollevava una questione di legittimità costituzionale dell’articolo 581, commi 1-ter e 1-quater, del codice di procedura penale, norme che introducono specifici oneri formali per le impugnazioni. Il secondo motivo, invece, contestava la decisione dei giudici di merito di non concedere le circostanze attenuanti generiche.
L’Analisi della Corte: I Motivi dell’Inammissibilità
La Suprema Corte ha respinto entrambi i motivi, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile.
La Questione di Costituzionalità dell’Art. 581 c.p.p. e l’Inammissibilità Ricorso Cassazione
Con riferimento al primo punto, la Corte ha sottolineato come la questione di costituzionalità fosse infondata. Richiamando una propria precedente pronuncia (sentenza n. 47327/2023), ha affermato che la norma che impone il deposito di un mandato specifico per impugnare (art. 581, comma 1-quater c.p.p.) si applica pienamente anche al ricorso per cassazione. Secondo i giudici, questo onere non lede i principi del giusto processo, poiché l’imputato che non abbia avuto conoscenza del procedimento a causa di una incolpevole assenza dispone di altri strumenti giuridici, come i rimedi restitutori, per essere reintegrato nei suoi diritti processuali. La mancanza di tale adempimento formale, pertanto, si traduce in una causa di inammissibilità ricorso cassazione.
La Censura sulle Circostanze Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte ha ribadito un principio consolidato: la valutazione circa la concessione o il diniego delle attenuanti generiche è una prerogativa del giudice di merito. In sede di legittimità, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici delle fasi precedenti. Il suo controllo si limita a verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non presenti vizi evidenti. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione coerente (a pagina 4 della sentenza), rendendo la censura del ricorrente un tentativo inammissibile di ottenere una nuova valutazione dei fatti.
Le Motivazioni della Corte
La Corte fonda la sua decisione sul rigore formale richiesto dalle norme processuali e sulla netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Sulla prima questione, la motivazione risiede nella piena vigenza ed applicabilità dell’art. 581 c.p.p. anche al ricorso per cassazione, considerata una scelta del legislatore non in contrasto con i principi costituzionali. La ratio è quella di assicurare che l’impugnazione sia espressione di una volontà consapevole e specifica dell’imputato. Sulla seconda questione, la motivazione si basa sulla natura stessa del giudizio di cassazione, che non è un terzo grado di merito. Il giudice di legittimità non può rivalutare gli elementi di fatto (come quelli utili alla concessione delle attenuanti), ma solo controllare che il percorso logico-giuridico seguito dal giudice precedente sia corretto e privo di palesi illogicità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un monito sull’importanza del rispetto scrupoloso delle regole procedurali. La declaratoria di inammissibilità non solo impedisce l’esame nel merito delle ragioni del ricorrente, ma comporta anche la sua condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) a favore della Cassa delle ammende. La decisione conferma che l’accesso alla giustizia, specialmente nei suoi gradi più alti, è subordinato a requisiti formali la cui inosservanza preclude ogni possibilità di discussione sulla sostanza della controversia.
La necessità di un mandato specifico per impugnare, prevista dall’art. 581, comma 1-quater, c.p.p., si applica anche al ricorso per cassazione?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che l’obbligo di depositare uno specifico mandato a impugnare, introdotto dalla recente riforma, si applica anche al ricorso per cassazione. La sua mancanza costituisce una causa di inammissibilità.
È possibile contestare in Cassazione il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche?
No, non è possibile contestare in sede di legittimità il diniego delle attenuanti generiche se il giudice di merito ha fornito una motivazione esente da vizi logici evidenti. La Cassazione non può riesaminare il merito della decisione, ma solo la correttezza giuridica e la coerenza della motivazione.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a titolo di sanzione in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata determinata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16746 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16746 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME “CODICE_FISCALE NUMERO_DOCUMENTO” nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME,
Considerato che il primo motivo di ricorso che lamenta l’illegittimità costituzionale dell’art. 581, commi 1-ter ed 1-quater, cod. proc. pen. è manifestamente infondato alla luce della prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità per la quale “in tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità di cui all’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce alla necessità di depositare lo specifico mandato a impugnare, si applica anche al ricorso per cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che dalla sussistenza di tale onere anche nel giudizio di legittimità non consegue alcuna lesione ai principi costituzionali e convenzionali del giusto processo, ben potendo l’imputato, che provi che la propria assenza è dovuta alla mancata conoscenza incolpevole del processo, far ricorso ai plurimi rimedi restitutori suscettibili di reintegrarlo nel opzioni processuali che non è stato in grado di esercitare: tra le altre, Sez. 2 – , n. 47327 del 03/11/2023, Rv. 285444 – 01).
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decis o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 20 febbraio 2024