Inammissibilità ricorso Cassazione: Quando la Valutazione dei Fatti è Definitiva
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, ribadendo un principio cardine del nostro sistema processuale: l’inammissibilità del ricorso in Cassazione quando questo si traduce in un tentativo di rivalutare il merito della vicenda. Questo caso dimostra come le censure che non denunciano un vizio di legge, ma propongono una semplice rilettura delle prove già esaminate, siano destinate a essere respinte.
I Fatti e i Motivi del Ricorso
Il ricorrente impugnava una sentenza della Corte d’Appello, sostenendo una violazione di legge processuale. I motivi del ricorso si concentravano essenzialmente sulla presunta inattendibilità della persona offesa. Nello specifico, si contestava che le dichiarazioni della vittima, rese in un altro procedimento, fossero irrilevanti e che mancassero elementi a supporto della sua credibilità. Il ricorso, di fatto, proponeva una lettura alternativa delle risultanze probatorie, cercando di sminuire la forza accusatoria della testimonianza e degli elementi raccolti.
La Decisione della Suprema Corte e l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione si fonda sulla constatazione che le doglianze sollevate non erano altro che una riproposizione di censure già adeguatamente esaminate e confutate dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno sottolineato come il ricorso non evidenziasse reali vizi di legge, ma si limitasse a sollecitare una nuova e diversa interpretazione dei fatti, attività preclusa in sede di Cassazione.
Le Motivazioni della Corte
I giudici hanno spiegato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e completa, ritenendo attendibile la testimonianza della vittima. Eventuali discrasie o sovrapposizioni nel suo racconto erano state giustificate in modo coerente con la pluralità degli episodi subiti. Inoltre, la credibilità della persona offesa era supportata da “plurimi riscontri”, ovvero da elementi di prova oggettivi raccolti dagli agenti intervenuti nell’immediatezza dei fatti. La Corte ha anche specificato che era irrilevante, ai fini della decisione, il fatto che il ricorrente non fosse stato fisicamente notato sul posto in quel frangente. Di fronte a una motivazione così solida, il tentativo del ricorrente di proporre una propria versione “edulcorata ed alternativa” si è rivelato inefficace e non ammissibile.
Le Conclusioni
Questa pronuncia rafforza un principio fondamentale: il giudizio della Corte di Cassazione è un controllo di legittimità, non un terzo grado di merito. Non si possono rimettere in discussione i fatti come accertati dai giudici dei gradi precedenti, a meno che la loro motivazione non sia manifestamente illogica, contraddittoria o carente. Un ricorso che si limita a criticare l’apprezzamento delle prove, senza individuare un preciso errore di diritto, è destinato all’inammissibilità, con le relative conseguenze economiche per chi lo ha proposto. La sentenza serve quindi da monito sull’importanza di fondare i ricorsi per Cassazione su vizi giuridici concreti e non su mere divergenze interpretative.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non contestava una reale violazione di legge, ma tentava di ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti e dell’attendibilità delle prove, un’attività che non è permessa alla Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione può riesaminare la credibilità di un testimone?
No, la valutazione dell’attendibilità dei testimoni e delle prove è compito esclusivo dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Corte di Cassazione interviene solo se la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica o contraddittoria, non per sostituire la propria valutazione a quella dei giudici precedenti.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6944 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6944 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 12/03/1987
avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
C
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si deduce violazione . di legge processuale sul presupposto che le dichiarazioni rese in altro procedimento rese dalla persona offesa b altro edimentA fosse irrilevante ai fini della decisione (un verbale allegato, comunque consultato dalla Corte di me era afferente allo stesso processo), al contempo rilevando l’assenza di elementi che deponevano per l’attendibilità della stessa in ordine ai fatti narrati serto riproduttivDdi identich adeguatamente confutate dalla Corte di appello e tesDad assegnare alle risultanze probatorie un’interpretazione edulcorata ed alternativa dei fatti invece oggetto di logica e compl motivazione della sentenza che, oltre ad aver ritenuto attendibile la vittima ed irrileva discrasie e sovrapposizioni degli eventi oggetto del racconto (logicamente spiegate con l pluralità di episodi patiti), ha evidenziato la presenza di plurimi – pur non necessari – ri rinvenuti nella diretta osservazione degli operanti intervenuti nella immediatezza dei (indifferente che il ricorrente non fosse stato notato sul posto);
ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/01/2025.